n. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 agosto 2017 -

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (c.f. 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del presidente della giunta regionale dott. Luca Zaia (c.f. ZAILCU68C27C957O), autorizzato con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1286 del 16 agosto 2017 (doc. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (c.f. ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi (c.f. MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 39 e 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 24 aprile 2017, n. 95, S.O., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, S.O. per violazione degli articoli 3, 97, 114, 117, commi III e IV, 118 e 119, oltreche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 per violazione degli articoli 117, commi III e IV, 118 e 119, comma V, oltreche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

  1. L'art. 41-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, rubricato, «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico», dispone che: «l . Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019. 2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP). 3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

  2. progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

  3. progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita';

  4. progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;

  5. progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi, di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici. 4. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. 5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e' tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalita' di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 7. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacita' progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo e' verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). 8. Al fine di sostenere le attivita' di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della societa' Invitalia Spa o della societa' Cassa depositi e prestiti Spa o di societa' da essa...

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