n. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 2016 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 telefax n. 06.96.51.40.00;

indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 settembre 2016, ricorrente;

Contro la Regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale in carica, con sede in Genova, via Fieschi n. 15, intimata;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1 e 3, comma 2 legge della Regione Liguria, del 29 luglio 2016, n. 16, pubblicata nel BUR n. 15 del 30 luglio 2016 recante «Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (disciplina del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)». Per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione. Con la legge regionale n. 16. del 29 luglio 2016 la Regione Liguria ha modificato alcune disposizioni della legge regionale n. 23/2007 concernente la «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi». In particolare: 1) l'art. 1, comma 1, sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2007 prevedendo che «2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il tributo e' determinato nelle misure di cui all'Allegato A. 3. Il tributo e' applicato alle seguenti tipologie di rifiuti: a) rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;

b) rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione;

c) rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

d) rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;

e) rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani;

f) scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4;

g) scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4;

h) scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4;

i) fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

j) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

k) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi;

l) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento fai quali senza recupero energetico;

m) rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico.». 2) L'art. 3, comma 2, inserisce i commi 5-bis e 5-ter all'art. 5 della legge regionale n. 23/2007. In particolare, il nuovo comma 5-ter dispone «che ai sensi dell'art. 205, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, i comuni o unioni di comuni i quali, in base all'accertamento annuale effettuato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, risultino aver superato nell'anno precedente quello di imposizione fiscale, le percentuali obiettivo di raccolta differenziata...

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