n. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 giugno 2015 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f. 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

fax: 06/96514000;

pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, Nei confronti della Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2015 pubblicata sul BUR n. 7 del 27 marzo 2015, recante: "Disposizioni straordinarie per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza". La legge della regione Molise 26 marzo 2015, n. 3, recante "Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza", presenta profili d'illegittimita' costituzionale per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e di' coordinamento di finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e per violazione dell'art. 120 Cost. La legge regionale in esame detta disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato a garanzia dei livelli essenziali di assistenza. In particolare l'art. 2 della legge regionale citata, al comma 1, prevede che "[....] l'Azienda sanitaria del Molise (ASReM) e gli enti del Sistema sanitario nazionale (SSR), in relazione al proprio effettivo fabbisogno e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia nonche' dal Decreto del Commissario ad acta n. 4 del 1° febbraio 2010, in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, possono disporre la proroga, anche fino al 31 dicembre 2015, dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza nel periodo di vigenza della presente legge. Tale disposizione si applica esclusivamente ai soggetti che hanno maturato alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, almeno tra anni anche non continuativi alle proprie dipendenze". Il comma 2 del medesimo art. 2 dispone che "la proroga dei contratti di cui al comma I non e' considerata nuova assunzione". Il comma 3, dell'art. 2 aggiunge che "[....] l'ASReM e gli enti del SSR possono disporre la proroga degli incarichi originari di collaborazione coordinata e continuativa, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando a misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico, nei limiti della disponibilita' complessiva dei finanziamenti assegnati ai sensi dell'art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale". Infine il comma 4, dell'art. 2 prevede che "[....] i contratti libero professionali in essere del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise possono essere prorogati con oneri a carico del progetto «Sanita' Penitenziaria e territorio», approvato con decreto del Commissario ad acta n. 88 del 2 novembre 2011, fino a concorrenza della disponibilita' dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di detta linea progettuale". Premesso quanto sopra in ordine ai contenuti della legge regionale in esame, occorre rilevare che la regione Molise e' sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, per l'attuazione del quale e' stato, peraltro, nominato apposito Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione. Occorre, soprattutto, evidenziare che per la regione Molise opera il blocco automatico del turn-over del personale del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (come modificato dall'art. 2, comma 76, della legge n. 191/2009 - Legge finanziaria 2010 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 583 della legge n. 190/2014 - legge di stabilita' 2015). Tale disposizione statale prevede, infatti, il blocco automatico del "turn over" del personale del SSR, in caso di disavanzo nel settore sanitario, accertato in esito al monitoraggio trimestrale. In particolare, ai sensi della predetta normativa, qualora venga accertata dagli organismi di verifica e monitoraggio una situazione di squilibrio economico-finanziario del settore sanitario, non tempestivamente ed adeguatamente "corrette dalla Regione medesima, si applicano: il blocco automatico del turn-over fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di verifica (dunque, nel case di specie, come si vedra' fino al 31 dicembre 2016);

il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo;

nella misura massima prevista della vigente normative l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Viene altresi' specificato che i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn-over sono nulli e che, in sede di verifica annuale degli adempimenti, la Regione interessata e' tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal legate rappresentante dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto del suddetti vincoli. In ragione della citata normativa, nella Regione Molise, impegnata dal 2007 nel Piano di Rientro dal disavanzi del settore sanitario, il blocco automatico del turn-over e' scattato nell'anno 2012. La predetta Regione ha rappresentato agli organismi di monitoraggio del Piani di rientro (Tavola adempimenti e Comitato Lea) di volersi avvalere della facolta' di ottenere la deroga reintrodotta dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012, secondo cui: "nelle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari nelle quali sia scattata per l'anno 2012 il blocco automatico del turn-over ai sensi dell'art. 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn-over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco puo' essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessita' di garantire l'erogazione...

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