n. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 2015 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Sezione per le Controversie di Lavoro Ordinanza ex art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87. Il Giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, ha pronunciato in data ottobre 2015 la seguente ordinanza Rilevato in fatto Con ricorso depositato in data 29 aprile 2014 Moletta Gino ha proposto nei confronti dell'I.N.P.S. domanda di accertamento del diritto alla pensione di anzianita' nella gestione Artigiani, a decorrere dal 1° giugno 2013, avendo maturato, alla data del 31 dicembre 2011, un numero di contributi settimanali (n. 2086) superiore a quello (n. 2080) richiesto (dall'art. 1, comma 6, lett. b), n. 1 legge 23 agosto 2004, n. 243 e dall'art. 12 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. con legge 30 luglio 2010, n. 122). Sottesa alla controversia era la questione se fosse corretta la "contrazione del numero dei contributi accreditabili per il triennio 2005/2007" (precisamente da 12 a 9 mesi per l'anno 2005, da 12 a 8 mesi per l'anno 2006 e da 12 a 5 mesi per l'anno 2007), disposta dall'I.N.P.S. a seguito degli accertamenti fiscali di cui agli avvisi sub n. T2A01GR04620/2010, n. T2A01GR03515/2011 e n. T2A01GR03085/2012. Con sentenza non definitiva n. 28/2015 del 3 febbraio 2015 il Tribunale di Trento ha dichiarato l'obbligo dell'I.N.P.S. di procedere alla "decontrazione" a 12 mesi per ciascun anno del numero dei contributi versati per gli anni 2005, 2006 e 2007, in funzione della maturazione, in favore del ricorrente Moletta Gino, della pensione di anzianita' a carico dell'I.N.P.S. - Gestione Artigiani. Contestualmente e' stata pronunciata ordinanza ex art. 279, comma 3 cod. proc. civ. con cui le parti sono state invitate "a determinare concordemente, fatti salvi i contrasti in ordine all'an, le conseguenze della statuizione contenuta nell'odierna sentenza non definitiva sulla posizione previdenziale del ricorrente ed in particolare sull'eventuale raggiungimento del numero di contributi necessario ai fini della maturazione in favore del ricorrente, a far data dal 1° giugno 2013, del diritto alla pensione di anzianita' a carico dell'IN.P.S. - Gestione Artigiani e del diritto alla corresponsione dei ratei gia' maturati". Le parti hanno depositato conteggi tra loro difformi. Quindi e' stata disposta, con ordinanza del 1° maggio 2015, la comparizione di un esperto per ciascuna parte. Infine le parti hanno depositato ulteriori conteggi coincidenti in ordine alla decorrenza della pensione di anzianita' in favore del ricorrente ed a carico dell'I.N.P.S. - Gestione Artigiani (1° giugno 2013), ma difformi in ordine al quantum. Infatti il rateo mensile di pensione di anzianita' alla data del 1° giugno 2013 (quando e' sorto in capo al ricorrente il diritto alla decorrenza della pensione - su cui infra) ammonta secondo il ricorrente a €

2.703,62 (cosi' nel prospetto di calcolo depositato all'udienza del 14 luglio 2015), secondo l'I.N.P.S. a €

2.462,85 (cosi' nel prospetto di calcolo depositato all'udienza del 2 luglio 2015 e nel prospetto di liquidazione depositato all'udienza del 14 luglio 2015). Dopo la trattazione della controversia in una pluralita' di udienze (24 febbraio 2015, 31 marzo 2015, 4 giugno 2015 nella quale sono stati sentiti due esperti, 2 luglio 2015 e 14 luglio 2015), non e' contestato tra le parti che:

  1. Il ricorrente ha maturato in data 30 novembre 2011 i requisiti prescritti per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianita' (2080 settimane - corrispondenti a 40 anni - utili ai fini contributivi, indipendentemente dall'eta'), secondo il disposto ex art. 1, comma 6, lett. a), ult. periodo l. 23 agosto 2004, n. 243;

  2. Rispetto alla posizione del ricorrente trova applicazione l'art. 24, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. con l. 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui "il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, affini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto";

  3. Trova, altresi', applicazione l'art. 12, comma 2, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. con l. 30 luglio 2010, n. 122 2010, n. 78 (secondo cui: "con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:... b): coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti"), di talche' il diritto del ricorrente alla decorrenza della pensione di anzianita' e' sorto in data 1° giugno 2013, pur avendo maturato i previsti requisiti gia' in data 30 novembre 2011;

  4. Il calcolo dell'ammontare della pensione de qua deve avvenire secondo la disciplina ex art. 1, comma 13, legge 8 agosto 1995, n. 335 (secondo cui: "Per i...

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