n. 58 SENTENZA 11 marzo - 10 aprile 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo nel procedimento vertente tra la IN.PRO.MA.- Industria produzione mangimi srl e il Comune di Ceresole d'Alba ed altra, con ordinanza del 7 gennaio 2013, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti l'atto di costituzione di IN.PRO.MA. - Industria produzione mangimi srl, nonche' l'atto di intervento della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Marco Pizzetti per la IN.PRO.MA. - Industria produzione mangimi s.l e Giovanna Scollo per la Regione Piemonte. Ritenuto in fatto 1.- La Commissione tributaria provinciale di Cuneo, con ordinanza del 7 gennaio 2013, ha sollevato, per la terza volta nel corso dello stesso giudizio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere e) e s), terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione. La disposizione censurata prevede che: «[i] soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell'anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell'anno». 1.1.- Il giudice rimettente premette che IN.PRO.MA. - Industria produzione mangimi srl (d'ora in avanti, IN.PRO.MA. srl) ha impugnato, nei confronti del Comune di Ceresole d'Alba e di G.E.C. - Gestione esazioni convenzionata spa, l'avviso di accertamento-liquidazione con il quale la seconda le aveva ingiunto, per conto del primo, il pagamento della somma di euro 78.157,50, oltre ad accessori, a titolo di contributo previsto per l'anno 2006 dalla disposizione di legge regionale impugnata, quale gestore di un impianto di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali ad alto rischio e a rischio specifico di BSE. Con ordinanza del 9 luglio 2008, la Commissione tributaria adita aveva trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' della disposizione, sollevata dalla ricorrente IN.PRO.MA. srl con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. La Corte, con ordinanza n. 309 del 2009, preso atto che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata era stata abrogata dall'art. 21 della legge della Regione Piemonte 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie), aveva restituito gli atti al giudice a quo perche' valutasse nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Con ordinanza del 16 maggio 2011, la Commissione tributaria aveva sollevato per la seconda volta questione di illegittimita' costituzionale della disposizione di legge regionale, in riferimento agli stessi parametri. Nelle more del giudizio incidentale di costituzionalita', la societa' IN.PRO.MA. aveva presentato nei confronti del Comune di Ceresole d'Alba e di G.E.C. spa due ulteriori e separati ricorsi (aventi ad oggetto il recupero a tassazione di euro 129.948,00, a titolo di contributo regionale dovuto per l'anno 2007, e la connessa sanzione amministrativa per omesso pagamento), nei quali aveva riproposto la stessa eccezione di illegittimita' costituzionale. Con ordinanza n. 156 del 2012, la Corte costituzionale aveva dichiarato manifestamente inammissibile la riproposta questione di legittimita' della disposizione di legge regionale, rilevando che il giudice rimettente non aveva operato le valutazioni demandategli dalla medesima con l'ordinanza n. 309 del 2009. Non aveva infatti motivato sulla perdurante rilevanza della questione, nonostante la sopravvenuta abrogazione della disposizione denunciata;

aveva inoltre lasciato irrisolta l'alternativa sulla natura tributaria o non tributaria del contributo regionale, cosi' omettendo di valutare anche sotto tale profilo la rilevanza della questione;

ancora, non aveva preso posizione su eventuali connotati di specialita' della disciplina degli scarti animali rispetto alla generalita' dei rifiuti e, quindi, sull'incidenza sulla questione di tale eventuale specialita';

non aveva dedotto alcun contrasto rispetto agli evocati parametri, perche', quanto all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., aveva omesso di prospettare qualsiasi censura e, quanto all'art. 119, Cost., si era mostrato perplesso («pare»), escludendo, per un verso, che la disposizione violasse i principi fondamentali di coordinamento dettati dalla legge statale e ritenendo, per altro verso, meramente «opinabile» che il contributo regionale avesse lo stesso presupposto del tributo speciale statale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi previsto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 1.2.- La Commissione tributaria provinciale di Cuneo, tenuto conto dei rilievi formulati dalla Corte nell'ordinanza n. 156 del 2012, espone, in primo luogo, che la rilevanza perdura nonostante la sopravvenuta abrogazione della disposizione denunciata ad opera dell'art. 21 della legge reg. Piemonte n. 28 del 2008, poiche' la norma abrogata e' applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, relativa all'esistenza o meno dell'obbligo di pagamento del contributo (e della sanzione per il suo omesso pagamento) con riguardo ad annualita' anteriori all'abrogazione, che non ha effetto retroattivo. Aggiunge, sempre sotto il profilo della rilevanza, che il «contributo» regionale in esame si deve qualificare come tributo, poiche' ricorrono gli elementi che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 238, n. 146 e n. 141 del 2009, n. 335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), individuano la natura tributaria di un'entrata...

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