n. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 agosto 2017 -

Ricorso per la Regione Campania (c.f. n. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale, On.le Vincenzo De Luca, quale legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Maria d'Elia (c.f. DLEMRA53H42F839H) e Almerina Bove (BVOLRN70C46I262Z) dell'Avvocatura regionale (pec: us01@pec.regione.campania.it - fax 0817963684 presso cui desiderano ricevere ogni comunicazione ex art. 136 c.p.c.) domiciliati in Roma, alla via Poli, n. 29 in virtu' di mandato a margine del presente atto e deliberazione di Giunta regionale n. 538 dell'8 agosto 2017;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», per violazione degli articoli 114, commi 1 e 2;

117, commi 3 e 4;

118, commi 1 e 2 e 120 comma 2;

119, comma 1 della Costituzione, nonche' per violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalita' (art. 3 della Costituzione) e del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione). Fatto 1. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 13, e' stata pubblicata la legge 21 giugno 2017, n. 96 di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». 2. Il citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (in Suppl. Ordinario 20 alla Gazzetta Ufficiale, 24 aprile 2017, n. 95), all'art. 39 (Trasferimenti regionali a province e citta' metropolitane per funzioni conferite) stabilisce che: «Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformita' alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione e' formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno. 2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento per gli affari regionali». 3. Il Fondo di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - cui la citata disposizione fa riferimento - e' stato istituito, a decorrere dal 2013, per sostenere gli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, a carico delle Regioni a statuto ordinario. Il citato art. 16-bis prevede, al comma 3, che i criteri e le modalita' con cui ripartire il Fondo siano definiti sulla base del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e che siano finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi. A tale fine, la norma ha previsto che le regioni procedano all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulando i servizi a domanda debole, sostituendo le modalita' di trasporto diseconomiche con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. L'istituzione di detto Fondo e' finalizzata, dunque, al perseguimento dell'efficientamento, della qualita' dei servizi e della liberalizzazione del mercato, che costituiscono principi cardine cui e' orientata tutta la normativa di settore, prima di tutto comunitaria, da oltre un decennio. La quota di Fondo spettante a ciascuna Regione e' volta a far fronte ai diversi e gravosi oneri connessi al trasporto pubblico locale, pur non essendo sufficiente a coprire integralmente il fabbisogno (ciascuna Regione aggiunge al fondo nazionale una propria quota - cd. «quota libera» - per consentire il livello minimo essenziale dei servizi di trasporto pubblico sul proprio territorio): peraltro lo stanziamento del Fondo ex art. 16-bis cit. esaurisce ogni onere connesso al servizio, tra i quali gli oneri connessi ai rinnovi contrattuali ai sensi dei vigenti contratti...

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