n. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 2016 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Autonoma Valle d'Aosta, (C. F. 80002270074) in persona del Presidente della giunta regionale in carica, con sede in P.zza Albert Deffeyes n. 1, c.a.p. 11100 Aosta;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 4, 5 e 6, dell'art. 5, comma l e dell'art. 6, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 2 agosto 2016 n. 16, intitolata «Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 3 agosto 2016, n. 34, per violazione dell'art. 117, comma 1, comma 2 lettera l) ed s) e comma 3 della Costituzione. In forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 settembre 2016. La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha emanato la legge regionale in epigrafe indicata contenente l'art. 4, commi 4, 5 e 6, l'art. 5, comma 1, l'art. 6, commi 1, 2 e 4 i quali presentano profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti Motivi 1) Illegittimita' dell'art. 4, commi 4, 5 e 6 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 2 agosto 2016, n. 16 per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione;

contrasto con l'art. 1, comma 543 della legge n. 208/2015 e conseguente violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione. L'art. 4, comma 4 della legge regionale in esame stabilisce che: «L'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) puo' indire, entro il 30 aprile 2017, e concludere, entro il 30 aprile 2018, procedure concorsuali dirette all'assunzione di personale medico, tecnico professionale, infermieristico e amministrativo, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni effettuate nel piano di fabbisogno del personale, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla riduzione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato o di altra tipologia di lavoro flessibile.». Il comma 5 del medesimo articolo aggiunge che: «Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l'Azienda USL puo' riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale, infermieristico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia maturato con l'Azienda medesima, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, compresa la somministrazione di lavoro. Infine, il comma 6 stabilisce che «Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l'Azienda USL e' autorizzata a continuare ad avvalersi di forme di lavoro flessibile, senza nuovi o maggiori oneri, fino all'espletamento delle corrispondenti procedure concorsuali e comunque non oltre il termine massimo del 30 aprile 2018.». Tali norme regionali violano l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione che riserva allo Stato la disciplina dell'ordinamento civile. In ogni caso, esse sono in contrasto con l'art. 1, comma 543 della legge n. 208/2015 (legge di stabilita' 2016) il quale dispone quanto segue: «In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'art. 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre firme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre...

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