n. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 maggio 2015 -

Ricorso della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede in Milano (20124), Piazza Citta' di Lombardia, n. 1, in persona del Presidente pro tempora, Roberto Maroni, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione di Giunta regionale n. X/3565 del 14 maggio 2015 dagli avv.ti Piera Pujatti (PJTPRI62C51C722G) e Pio Dario Vivone (VVNPDR58A28H981N) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Saverio Marini del foro di Roma (CF. MRNFNC73D28HSO1U;

pec:francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.orgfax. 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio, ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma (00186), via dei Portoghesi, 12, resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del DL 24 gennaio 2015, n. 3, «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», pubblicato su G.U. 24 gennaio 2015, n. 19 e convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicata su GU Serie Generale n. 70 del 25 marzo 2015 - Suppl. Ordinario n. 15 1. Il DL 24 gennaio 2015, n. 3, «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», pubblicato su G.U. 24 gennaio 2015, n. 19 e convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicata su GU Serie Generale n. 70 del 25 marzo 2015 - Suppl. Ordinario n. 15, riforma il sistema bancario italiano, prevedendo, per quanto di interesse per il presente ricorso, una penetrante modifica dell'assetto delle banche popolari. 2. L'art. 1, appunto, reca la rubrica «Banche popolari» e risulta cosi' formulato: «. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' art. 28, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: «2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione o di esclusione del socio, e' limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove cio' e' necessario ad assicurare la computabilita' delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualita' primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia puo' limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»;

  1. alt art. 29: 1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare 8 miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario, il limite e' determinato a livello consolidato. 2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e' stato ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'art. 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entita' del superamento, puo' adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'art. 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo. 2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;

    2) il comma 3 e' abrogato;

  2. l'art. 31 e' sostituito dal seguente: «Art. 31 (Trasformazioni e fusioni). - 1. Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa' per azioni le relative modifiche statutarie nonche' le diverse determinazioni di cui all'art. 29, comma 2-ter, sono deliberate: a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;

  3. in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea. 2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter. 3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»;

  4. all art. 150-bis: 1) al comma 1, le parole: "banche popolari e alle" sono soppresse;

    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;

    3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio;

    in ogni caso, questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20.»;

    1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'art. 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo art. 29. 2-bis. Gli statuti delle societa' per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o piu' banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto puo' esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facolta' di prevedere limiti piu' elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni;

    le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'art. 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta e' impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea» 3. In sostanza, la novella legislativa attua una penetrante riforma della disciplina delle banche popolari, portando cosi' a snaturare la loro attuale configurazione e funzione. Le banche popolari hanno rappresentato sino ad oggi lo schema tipico del credito cooperativo, finalizzato - proprio grazie al peculiare sistema di voto e delle maggioranze - allo svolgimento di attivita' bancaria con carattere mutualistico. Attivita' che, come e' noto e meglio si dira' oltre, si colloca tradizionalmente nel contesto geografico delle comunita' locali a beneficio di famiglie, PMI e consumatori. 4. Tutto cio' premesso, con il presente ricorso, la Regione Lombardia, come in atti rappresentata e difesa, impugna il DL n. 3/2015, convertito in L n. 33/2015 e in particolare l'art. 1, in quanto lesivo delle proprie attribuzioni e comunque del proprio interesse, costituzionalmente garantito, alla partecipazione al procedimento finalizzato all'approvazione di una legislazione che incide grandemente su ambiti di propria spettanza e sugli interessi della comunita' amministrata e del territorio regionale. Diritto Prima di esporre i singoli motivi di gravame, appare opportuno formulare brevi cenni sulla storia e la peculiarita' dell'istituzione bancaria oggetto dell'avversata riforma prendendo spunto dal documento redatto da Assopopolari (doc. n. 2) Le banche popolari nascono nella seconda meta' del XIX secolo in Lombardia - con la fondazione della prima Banca Popolare a Lodi nel 1864 - sul modello della Volksbank tedesca, introdotto in Italia da Luigi Luzzatti e successivamente si rafforzano con la fondazione della Banca Popolare di Milano nel 1865 e la Banca Popolare di Sondrio nel 1871. Grazie al caratteristico assetto cooperativo e alla particolare attenzione rivolta al territorio ed in particolare alla piccola imprenditoria e alle famiglie, le banche popolari conoscono, fin dal momento della loro costituzione, un successo immediato, conquistando nell'arco di pochi anni un quarto del mercato creditizio italiano. Le banche popolari hanno superato difficolta' e congiunture economiche negative per 150 anni, compresa la crisi finanziaria del 2008 causata da operazioni sui derivati da parte di operatori finanziari internazionali e di banche S.p.A. Anche in questo...

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