n. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 giugno 2020 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, con sede a Cittadella Regionale, viale Europa - Localita' Germaneto, 88100 - Catanzaro;

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 25 giugno 2020, della legge della Regione Calabria n. 1 del 30 aprile 2020, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 40 del 30 aprile 2020. La legge regionale in epigrafe indicata, che detta disposizioni di mantenimento normativo, modificando numerose precedenti leggi regionali, e' censurabile, relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 9, commi 1, 2 e 4, che, per le ragioni di seguito indicate, si pongono in contrasto con gli articoli 33, in materia di autonomia universitaria, e 117 terzo comma della Costituzione per violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute. Si premette che l'art. 9 della legge in esame riproduce fedelmente parte dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 6, intitolata «Integrazione delle Aziende ospedaliere della Citta' Capoluogo della Regione», che ha gia' formato oggetto di impugnativa da parte statale con ricorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 19 giugno 2019 (ricorso n. 58/19, udienza fissata in data 7 luglio 2020). Si richiamano quindi, in gran parte trascrivendole per maggior chiarezza e facilita' di consultazione, le motivazioni dell'impugnativa gia' espresse nel cennato ricorso in merito alle disposizioni meramente riproduttive di quelle contenute nella legge n. 6/2019, in particolare i commi 1, 2 e 4 dell'art. 9 della legge in esame, che ricalcano, quasi alla lettera, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 della legge n. 6/2019. a) con riferimento all'art. 9, commi 1 e 2 Con i citati commi dell'art. 9 viene disposta, da un lato, la «integrazione» tra l'Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro e l'Azienda ospedaliero-universitaria «Mater Domini» (art. 9, commi 1 e 2);

come si era dedotto nel pregresso e citato ricorso, con riferimento all'analogo l'art. 1, commi 1 e 2, della l.r. Calabria 13 marzo 2019, n. 6, «dette disposizioni eccedono le competenze regionali, invadono quelle statali e sono violative di previsioni costituzionali: esse vengono pertanto impugnate con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto Premessa Per meglio comprendere il senso e la portata delle censure che si verranno esponendo e' d'uopo premettere che la Regione Calabria, per la quale si era verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario suscettibile di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il 17 dicembre 2009 aveva stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - comprensivo di un Piano di rientro dal disavanzo sanitario - il quale individuava, come previsto dalla norma, gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all'intesa (Stato-Regioni) prevista dal comma 173 della medesima disposizione. Peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni previste dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, nonche' dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la Regione Calabria e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 conv. in legge 29 novembre 2007, n. 222. La norma da ultimo citata prevede infatti che, «qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro ... si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni ..., il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano» (art. 4, comma 1, decreto-legge cit.);

in caso di inottemperanza alla diffida o nell'ipotesi in cui gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro (art. 4, comma 2, primo periodo, decreto-legge cit.). Ed infatti, nella seduta del 30 luglio 2010, il Consiglio dei ministri delibero' la nomina di un Commissario ad acta per la realizzazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuando lo stesso nella persona del Presidente pro tempore della Regione. Successivamente...

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