n. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 agosto 2018 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;

Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della giunta regionale attualmente in carica, resistente;

Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 30, 36, 38, comma 1, 42, 43, 44, 45, 47, comma 2 e 74, comma 2, della legge regionale 29 giugno 2018 n. 11, avente ad oggetto «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2018», pubblicata nel BUR n. 26 del 29 giugno 2018. Il consiglio regionale della Basilicata ha approvato in data 29 giugno 2018 la legge n. 11 («Collegato alla legge di stabilita' regionale 2018») contenente, divisi in tre Capi, ben 78 articoli. Si tratta di un complesso normativo che provvede a modificare numerose disposizioni regionali nelle materie piu' varie (sanita', sicurezza, industria ed energia, ambiente e paesaggio, turismo, risorse idriche, agricoltura, edilizia, traposto pubblico locale), ma che - in alcune della materie trattate - ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri presenta evidenti vizi di costituzionalita'. Per tale ragione, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve impugnare la legge regionale in questione, deducendo i seguenti vizi di illegittimita' costituzionale: 1) Illegittimita' dell'art. 30 della legge regionale 29 giugno 2018 n. 11 per violazione dell'art. 81, comma 3, della Costituzione. L'art. 15, comma 1, della legge regionale Basilicata 8 gennaio 2016 n. 1 prevedeva che per gli anni 2016 e 2017 alla copertura degli oneri relativi al contributo regionale per il funzionamento dell'ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata - stimati in un milione di euro per esercizio - si provvedesse mediante corrispondente variazione in diminuzione della voce di bilancio «Missione 20». L'art. 30 della legge regionale qui censurato ha esteso di un ulteriore anno il periodo di copertura degli oneri in questione, prevedendo che essa funzioni anche per l'anno 2018 e quindi comportando nuovi oneri finanziari per il l'esercizio 2018 del bilancio regionale. Sennonche' la Presidenza del Consiglio ha accertato che la previsione difetta della necessaria copertura finanziaria, e quindi essa contrasta con il terzo comma dell'art. 81 della Costituzione che quella copertura impone a tutte le leggi. 2) Illegittimita' dell'art. 36 della legge regionale 29 giugno 2018 n. 11 per violazione dell'art. 81, comma 3, della Costituzione. L'art. 28 della legge regionale n. 1/2004 disciplina l'aggiudicazione degli appalti regionali mediante il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa previsto dall'allora vigente Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163/2006. In questo sistema di scelta del contraente la valutazione dell'offerta e' demandata ad una commissione giudicatrice, i cui componenti - qualora dipendenti della regione o degli enti del sistema regionale - sono retribuiti con un'indennita' determinata ai sensi del comma 3 dell'articolo stesso. La norma regionale qui censurata introduce il comma 3-bis, in base al quale ai componenti la commissione giudicatrice nelle gare gestite dalla SUA-RB sono riconosciute in aggiunta le spese di viaggio, vitto ed alloggio nella misura spettante secondo le norme che regolano il trattamento di missione nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Anche questa norma, che comporta oneri aggiuntivi, e' ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri priva della necessaria copertura finanziaria, ed e' quindi lesiva del principio sancito dall'art. 81, comma 3, della Costituzione. 3) Illegittimita' dell'art. 38 della legge regionale 29 giugno 2018 n. 11 per violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettere e) e s), della Costituzione. La norma in questione proroga al 31 dicembre 2018 il termine del...

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