n. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 agosto 2017 -

Ricorso della Regione Toscana (P.IVA 01386030488), in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, dott. Enrico Rossi, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 819 del 31 luglio 2017, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora (C.F. BROLCU57M59B157V pec: lucia.bora@postacert.toscana.it) dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marcello Cecchetti, (C.F. CCCMCL65E02H501Q) in Roma, piazza Barberini n. 12 (fax 06.4871847;

pec: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1 e 2, dell'art. 39 e dell'art. 48, comma 4 e comma 6, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, per violazione degli articoli 77, 117 terzo e quarto comma, 119, 1, 2, 3 e 4 comma della Costituzione nonche' del principio della leale collaborazione. In data 23 giugno 2017 e' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 144, S.O. n. 31, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». In particolare, l'art. 16, ai commi 1 e 2, interviene sull'art. 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in merito al riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e citta' metropolitane;

l'art. 39 riguarda i trasferimenti regionali a province e citta' metropolitane per le funzioni conferite;

l'art. 48 ai commi 4 e 6, lettera a) disciplina l'articolazione dei bacini regionali di mobilita' ai fini dell'affidamento del servizio del trasporto pubblico regionale. Le suddette disposizioni impugnate sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di Diritto 1. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 16, commi 1 e 2 per violazione dell'articolo 119, commi 1, 2, 3 e 4 della Costituzione. L'impugnata disposizione interviene sull'art. 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ripartendo tra province e citta' metropolitane il rispettivo concorso alla finanza pubblica a decorrere dal 2017 (comma 1) e stabilisce l'ammontare delle riduzioni della spesa corrente che ogni provincia e citta' metropolitana deve conseguire per gli anni 2017 e seguenti, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata al decreto, e del conseguente versamento allo Stato, sempre ai sensi del citato art. 1, comma 418, legge n. 190/2014 (comma 2). Per comprendere tali disposizioni, occorre ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 205 del 2016, ha stabilito che il comma 418 della legge n. 190/2014, che individua il «taglio» delle risorse delle province e delle citta' metropolitane per gli anni 2015, 2016 e 2017 (rispettivamente uno, due e tre miliardi di euro), deve essere interpretato nel senso che dette risorse vanno riversate alle regioni e ai comuni destinatari delle funzioni trasferite dalle province-citta' metropolitane per effetto del riordino previsto dalla legge n. 56/2014;

nella sentenza e' affermato (punto 6.2 del Considerato in diritto): «Piu' precisamente, dunque, disponendo il comma 418 che le risorse affluiscano "ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato", si deve ritenere - e in questi termini la disposizione va correttamente interpretata - che tale allocazione sia destinata, per quel che riguarda le risorse degli enti di area vasta connesse al riordino delle funzioni non fondamentali, a una successiva riassegnazione agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali (art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014). La previsione del versamento al bilancio statale di risorse frutto della riduzione della spesa da parte degli enti di area vasta va dunque inquadrata nel percorso della complessiva riforma in itinere. E, cosi' intesa, essa si risolve in uno specifico passaggio della vicenda straordinarie di trasferimento delle risorse da detti enti ai nuovi soggetti ad essi subentranti nelle funzioni riallocate, vicenda la cui gestione deve necessariamente essere affidata allo Stato (sentenze n. 159 del 2016 e n. 50 del 2015). I commi 418, 419 e 451, dunque, non violano l'art. 119, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione nei termini lamentati dalla ricorrente perche' le disposizioni in essi contenute vanno intese nel senso che il versamento delle risorse ad apposito capitolo del bilancio statale (cosi' come l'eventuale recupero delle somme a valere sui tributi di cui al comma 419) e' specificamente destinato al finanziamento delle funzioni provinciali non fondamentali e che tale misura si inserisce sistematicamente nel contesto del processo di riordino di tali funzioni e del passaggio delle relative risorse agli enti subentranti.». Vi e' dunque un vincolo di destinazione delle risorse dallo Stato incamerate a seguito del taglio alle province e citta' metropolitane, nei confronti degli enti subentranti nella titolarita' delle funzioni stesse;

tale principio e' stabilito anche dalla legge n. 56/2014, all'art. 1, comma 97, lettera b). In Toscana e' la stessa Regione ad essere subentrata alle province. Precisamente, la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56» ha dato attuazione al processo di revisione e riallocazione delle funzioni gia' conferite alle province ed alle citta' metropolitane, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 89 e seguenti della legge n. 56/2014. In particolare, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2015, sono state oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla legge, tutte le seguenti funzioni, gia' esercitate dalle province e dalla Citta' metropolitana di Firenze: a) le funzioni in materia di agricoltura;

b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;

c) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;

d) le funzioni in materia di ambiente, attinenti: rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

la difesa del suolo, ivi comprese la difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico;

la tutela della qualita' dell'aria;

l'inquinamento acustico;

la tutela delle acque dall'inquinamento;

le funzioni di autorita' competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

parchi ed aree protette;

e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;

f) le funzioni in materia di osservatorio sociale;

g) le funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade stesse. Sono state altresi' oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni di autorita' competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) relative a progetti afferenti alle suddette materie, nonche' le connesse funzioni di autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative. Lo svolgimento di tali attivita' richiede risorse finanziarie aggiuntive che non hanno accompagnato la ridefinizione delle competenze tra i livelli di governo assegnatati delle suddette funzioni. Sebbene il problema sia stato posto a livello nazionale e nonostante una specifica richiesta inviata dalla Regione Toscana allo Stato, quest'ultimo, pur avendo operato la relativa quantificazione, non ha previsto alcun trasferimento all'Amministrazione ricorrente delle risorse tagliate alle...

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