n. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 2016 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica, con sede a Potenza (85100), Viale Vincenzo Verrastro n. 4 per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2016, n. 17 - nella parte in cui modifica, quoad tempus, il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2015, n. 53 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 30 del 4 agosto 2016, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 23 settembre 2016;

Premessa. La legge della Regione Basilicata 26 novembre 2015, n. 53, recante «Disposizioni ingenti per l'applicazione dell'art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161» - che, com'e' noto e come meglio si dira' infra, in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, contiene norme in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale -, all'art. 2 ha dettato una disciplina transitoria in tema di durata massima settimanale dell'orario di lavoro (lett. a) e di riposi giornalieri (lett. c) del personale in questione destinata, per espressa previsione, ad operare «nelle more della definizione della nuova disciplina contrattuale nazionale in relazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 66/2003, fermi restando i principi della protezione e della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti e comunque - secondo l'originaria formulazione: n.d.r. - non oltre il 31 luglio 2016». La legge regionale in questione e' stata in parte qua impugnata avanti a codesta Ecc.ma Corte perche' ritenuta in contrasto con l'art. 117, commi 1 e 2, lettera l), della Carta fondamentale (ricorso n. 4/2016). L'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2016, n. 17, intitolata «Modifiche a norme in materia di sanita'» - che con il presente atto ora si impugna - modifica, per quanto qui interessa, l'art. 2, comma 1, della legge n. 53/2016 stabilendo che «la data del "31 luglio 2016" e' sostituita dalla data del "31 dicembre 2016"». Cosi' disponendo la legge regionale all'esame proroga, di fatto consolidandone gli effetti, la disciplina transitoria di cui all'art. 2 della legge regionale n. 53/2015 e, in tal modo, reitera, aggravandole, le violazioni dei principi costituzionali gia' denunciate in sede di impugnativa della legge sulla quale interviene. L'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2016, n. 17 e' dunque in parte qua - anch'esso - costituzionalmente illegittimo nella misura in cui reitera, per un verso, la gia' denunziata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, comma 1, Cost.) e, per un altro, la pure lamentata invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento, civile (art. 117, comma 2, lettera l) Cost.): esso viene pertanto impugnato con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi...

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