n. 56 SENTENZA 22 febbraio - 10 marzo 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quinto, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento vertente tra G. G. e G. G., con ordinanza del 10 febbraio 2016, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di costituzione di G. G., fuori termine, e di G. G., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Oreste Morcavallo e Francesco Paolo Gallo per G. G. e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 10 febbraio 2016, la Corte d'appello di Catanzaro ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale), in riferimento all'art. 51 della Costituzione. La questione e' sorta nel corso del giudizio d'appello avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale ordinario di Catanzaro, in accoglimento di un ricorso presentato ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), ha dichiarato la decadenza dalla carica di un consigliere regionale della Calabria, per la sussistenza di una causa di ineleggibilita' al momento della presentazione della candidatura, e lo ha sostituito con il ricorrente, primo dei non eletti nella medesima lista. 1.1.- La causa di ineleggibilita' accertata dal provvedimento impugnato nel giudizio principale e' prevista dall'art. 2, primo comma, numero 2), della legge n. 154 del 1981, secondo cui non sono eleggibili a consigliere regionale «(...) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, (...) i funzionari di pubblica sicurezza». L'interessato vi ricadrebbe nella qualita' di «Primo Dirigente, Vice Comandante Regionale e Capo dell'Ufficio Ispettivo Centro Nord della Calabria del Corpo Forestale dello Stato». Il secondo comma dell'art. 2 della legge censurata prevede che tale causa di ineleggibilita' non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa (oppure per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando) non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. A sua volta il quinto comma dispone che, entro cinque giorni dalla richiesta, la pubblica amministrazione deve adottare i provvedimenti relativi e che, in mancanza, la domanda di aspettativa (o di dimissioni) accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla sua presentazione. Secondo il giudice a quo tale disciplina ha carattere di specialita', sicche' non potrebbe derogarvi, come invece sostiene l'appellante nel processo principale, il disposto dell'art. 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), secondo il quale gli appartenenti alle forze di polizia candidati a elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa dal momento dell'accettazione della candidatura. Cio' premesso, il rimettente afferma che l'interessato ha presentato la domanda di aspettativa per motivi elettorali il 25 ottobre 2014, ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, e che la pubblica amministrazione non ha provveduto entro cinque giorni dalla richiesta. La domanda, pertanto, ha prodotto effetti dal quinto giorno successivo alla sua presentazione, oltre il termine previsto per rimuovere la causa di ineleggibilita', con la conseguenza dell'invalidita' della successiva elezione alla carica di consigliere regionale. Ad avviso del rimettente, tuttavia, l'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981 contrasta con l'art. 51 Cost. nella parte in cui prevede che gli effetti dell'aspettativa per motivi elettorali, accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni, decorrono dal provvedimento dell'amministrazione o, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda di collocamento in aspettativa, anziche' dalla data di presentazione della domanda stessa. 1.2.- La rilevanza della questione sarebbe evidente, dal momento che in caso di suo accoglimento la domanda di aspettativa per motivi elettorali presentata dall'appellante nel giudizio principale risulterebbe pervenuta all'amministrazione in tempo utile a rimuovere la causa di ineleggibilita'. 1.3.- La norma censurata violerebbe l'art. 51 Cost., in quanto, per avere la certezza che la causa di ineleggibilita' alla carica di consigliere regionale venga rimossa in tempo utile, l'interessato dovrebbe anticipare la domanda di collocamento in aspettativa almeno al sesto giorno che precede il termine per la presentazione delle candidature, ponendosi cosi' in una situazione di «quiescenza» ancora prima di avere la certezza della presentazione della sua candidatura, «laddove l'art. 51 della Costituzione garantisce l'accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, senza limitazioni di alcun tipo». Il diritto fondamentale di elettorato passivo, al quale e' funzionale il diritto potestativo a essere collocato in aspettativa per motivi elettorali, sarebbe «fortemente» sacrificato nel caso di inerzia dell'amministrazione, che potrebbe vanificare anche la scelta dell'interessato di accettare la candidatura negli ultimi cinque giorni utili. Ad avviso del rimettente, sarebbe evidentemente discriminatoria l'attribuzione al mero arbitrio dell'amministrazione della scelta dei tempi di adozione del provvedimento di accettazione della domanda di aspettativa per motivi elettorali, che si sostanzia in una mera presa d'atto, priva di discrezionalita'. Il giudice a quo mostra di non ignorare che la Corte, con la sentenza n. 309 del 1991, ha respinto un'analoga questione attinente alla medesima norma, ma ritiene che quella pronuncia, riferendosi alla diversa ipotesi della domanda di...

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