n. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 maggio 2015 -

Ricorso per la Regione autonoma della Sardegna (cod. fisc. 80002870923) con sede legale in 09123 Cagliari (CA), Viale Trento, n. 69, in persona del Presidente pro tempore Prof. Francesco Pigliaru, giusta procura a margine del presente atto rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sandra Trincas (cod. fisc.: TRNSDR51L55B354V;

fax: 0706062418;

posta elettronica certificata: strincas@pec.regione.sardegna.it) e Prof. Massimo Luciani (cod. fisc.: LCNMSM52L23H501G;

fax: 0690236029;

posta elettronica certificata massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in 00186 Roma e' domiciliato ex lege;

Per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.1. 24 gennaio 2015, n. 4, pubbl. in G.U. 24 gennaio 2015, n. 19, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 34, pubbl. in G.U. 25 marzo 2015, n. 70, S.O. n. 15/L. Fatto 1. - Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», ha istituito «l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)" (art. 1, comma 1), che aveva come «presupposto [...] il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa» (art. 1, comma 2). Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), del citato decreto «sono esenti dall'imposta: [.. .] i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984». 2. - Successivamente, il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale», ha istituito l'«Imposta municipale propria» (in seguito: «IMU»), la quale «ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale» (art. 8, comma 2), e «sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili [...]» (art. 8, comma 1). L'art. 9, comma 8, del decreto ha mantenuto «le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, letter[a] h) [...] del citato decreto legislativo n. 504 del 1992». L'art. 13, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, inoltre, ha previsto che «per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte». 3. - L'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», ha disposto «l'istituzione dell'imposta municipale propria [...] anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012» (comma 1). Il comma 13, in particolare, ha stabilito che «restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 [...] del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23», ivi compresa, dunque, quella di cui al comma 8, in base al quale si applicano «le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, letter[a] h) [...] del [...] decreto legislativo n. 504 del 1992». 4. - Successivamente, il d.l. 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», ha previsto che «con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. [...] Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, e' operato per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 [...] in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 [...]» (art. 5-bis, inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 e, in un secondo momento, cosi' sostituito dall'art. 22, comma 2, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). Si e' introdotta, dunque, una decurtazione certa ed immediata delle risorse stanziate nel suddetto fondo perequativo, a fronte di un «maggior gettito complessivo annuo» futuro nonche' meramente presuntivo ed ipotetico, stimato di importo «non inferiore a €

350 milioni di euro». 5. - In attuazione del citato art. 22, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, ha adottato il decreto interministeriale 28 novembre 2014, pubbl. in GU 6 dicembre 2014. Il decreto, all'articolo 2, ha suddiviso i comuni in tre fasce, sulla base dell'altitudine del centro cittadino. In particolare, si prevede l'esenzione totale per i soli terreni agricoli dei comuni il cui centro e' localizzato ad un'altitudine superiore a 600 metri (comma 1). I terreni situati in comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri, invece, sono esenti solamente nel caso in cui siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 (comma 2). L'esenzione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto ai predetti soggetti (comma 3). Il decreto, inoltre, ha previsto l'esenzione totale, a prescindere dall'ubicazione, dei terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e non usucapibile. Nessuna esenzione, invece, e' infine prevista per i terreni ubicati in Comuni ad altezza minore o uguale a 280 metri. Quanto alla corrispondente decurtazione di fondi, l'art. 4 del decreto interministeriale riproduce la disposizione del d.l. n. 66 del 2014 relativa al recupero dell'extra-gettito, stimato in 350 milioni di euro, decurtazione peraltro retroattiva, atteso che l'art. 3 del medesimo decreto, per l'anno 2014, prevede «il versamento dell'imposta in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014». 6. - Il d.l. 16 dicembre 2014, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario», ha prorogato al 26 gennaio 2015 «il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» (art. 1, comma 1). Il decreto ha contestualmente previsto che «i Comuni, in deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali [...], accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto interministeriale di cui al citato articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarieta' comunale» (art. 1, comma 2, I periodo). Il d.l. n. 185 del 2014 non e' stato convertito in legge. Tuttavia, il testo dei due commi dell'art. 1 sopra citato e' stato trasfuso, rispettivamente, nell'art. 1, commi 692 e 693, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). 7. - Avverso il ricordato decreto interministeriale hanno proposto ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio numerosi comuni e associazioni di comuni, ricorsi tuttora pendenti innanzi la seconda Sezione del TAR Lazio (R.G: n. 16229/2014;

1698/2015;

1974/2015, l'ultimo dei quali vede ricorrenti numerosi comuni del territorio sardo). I ricorrenti hanno denunciato l'illegittimita' sia del decreto interministeriale che della normativa primaria sopra illustrata, lamentando la violazione dei principi di ragionevolezza, autonomia finanziaria dei comuni, capacita' contributiva dei soggetti all'imposta, veridicita' e copertura delle spese nei bilanci (artt. 3, 53, 81, 118 e 119 Cost.). All'esito delle discussioni sulla richieste di misure cautelari unite ai suddetti ricorsi, il TAR Lazio ha fissato l'udienza di trattazione dei ricorsi nel merito al 17 giugno 2015 (cfr. ordd. TAR Lazio, Sez. II, 22 gennaio 2015, n. 1115, e 5 marzo 2015, n. 3770). 8. - Nelle more, il d.l. 24 gennaio 2015, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU», convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ha nuovamente modificato la disciplina del tributo IMU sulle aree agricole, sia quanto...

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