n. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 2018 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Seconda Quater) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3800 del 2017, proposto da: E. B., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Francesco Saverio Marini, Ulisse Corea, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Sticchi Damiani in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26;

Contro Commissione nazionale per le societa' e la borsa, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Providenti, Paolo Palmisano, Michela Dini, con domicilio eletto in Roma, via G.B. Martini n. 3;

Per l'annullamento: della delibera n. 19947 del 12 aprile 2017, notificata in data 14 aprile 2017, con cui la CONSOB ha disposto, nei confronti della dott.ssa E. B., la sospensione dall'esercizio dell'attivita' di consulente finanziario per un periodo di un anno;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello gravato, ivi compresa, ove occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, legge n. 241 del 1990. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2017 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e in diritto 1. La ricorrente dott.ssa B. impugna la delibera n. 19947 del 12 aprile 2017, con cui la CONSOB ha disposto nei suoi confronti la sospensione dall'esercizio dell'attivita' di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ex «promotore finanziario») per un periodo di un anno, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza - TUF. Essa propone quattro motivi di ricorso, con i quali prospetta diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, sollevando anche alcune eccezioni di incostituzionalita'. 2. Si e' costituita in giudizio la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), resistendo al ricorso. 3. Con ordinanza n. 2422 del 18 maggio 2017, il Tribunale ha sospeso in via cautelare l'efficacia del provvedimento impugnato, rinviando per la trattazione del merito della causa all'udienza pubblica del 7 luglio 2017. In tale data la causa e' stata chiamata per la discussione e quindi trattenuta in decisione. 4. La vicenda nel cui ambito si colloca il provvedimento impugnato puo' essere riassunta nei termini che seguono. 5. Con ordinanza cautelare in data 27 marzo 2013, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze disponeva nei confronti della dott.ssa B. l'interdizione, per la durata di un mese, dall'esercizio dell'attivita' di promotore finanziario;

detta misura e' stata interamente eseguita. Il provvedimento era stato adottato nell'ambito del procedimento penale n. 2965/2013, nel quale la dott.ssa B. ed altri risultavano indagati per il delitto di cui all'art. 166, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, per avere gli stessi, «quali promotori finanziari iscritti presso l'apposito albo unico, abilitati ad operare solo per i soggetti finanziari presso cui erano inquadrati», esercitato «attivita' di promozione o collocamento di strumenti finanziari o servizi o attivita' di investimento» abusivamente, per conto e nell'interesse di un gruppo criminale. 5.1. Facendo rinvio al contenuto di tale ordinanza, la CONSOB ha quindi contestato alla dott.ssa B. la violazione delle seguenti disposizioni: a) art. 31, comma 2, del TUF, per avere la medesima svolto attivita' di promozione finanziaria in violazione del dovere di esclusiva in favore dell'allora istituto di appartenenza, ossia Finanza &

Futuro Banca S.p.A.;

  1. art. 107, comma 1, del regolamento sanzionatorio CONSOB adottato con delibera n. 16190 del 2007, per avere essa svolto attivita' di offerta fuori sede, promozione o collocamento per conto di soggetti non abilitati a operare nel territorio italiano. In esito al relativo procedimento e alla valutazione delle controdeduzioni dell'interessata, la CONSOB, con delibera n. 19545 del 9 marzo 2016, adottava il provvedimento di sospensione della promotrice, per un periodo di quattro mesi, dall'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196 del TUF. Anche questa misura veniva interamente eseguita. 5.2. Nel frattempo, la dott.ssa B. subiva dapprima la sospensione e quindi il recesso della Banca mandante dal contratto di lavoro con la conseguente perdita del relativo mandato. 5.3. Infine, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal giudice per le indagini preliminari di Firenze nei confronti della dott.ssa B. in relazione al reato di cui all'art. 166, comma 1, del TUF (ossia l'offerta fuori sede abusiva), la CONSOB, con nota prot. 0069764 del 27 luglio 2016, comunicava, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, l'avvio del procedimento di sospensione cautelare della medesima dott.ssa B. dall'esercizio dell'attivita' di consulente finanziario per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 55, comma 2, TUF (norma che attribuisce alla CONSOB la facolta' di sospensione cautelare del promotore che abbia assunto la qualifica di imputato con riferimento ai reati previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998). In esito al relativo procedimento e all'esame delle controdeduzioni dell'interessata, con provvedimento n. 19947 del 12 aprile 2017, la CONSOB ha infine disposto nei confronti della dott.ssa B. la sospensione dall'esercizio dell'attivita' di consulente finanziario per un periodo di un anno. In esecuzione di tale provvedimento la Banca Nazionale del Lavoro (BNL), con cui nel frattempo la dott.ssa B. aveva instaurato un rapporto di agenzia, sospendeva il contratto in essere con effetti dal 14 aprile 2017. 6. In sintesi, l'odierna ricorrente e' quindi...

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