n. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 luglio 2016 -

TRIBUNALE DI LECCE in composizione monocratica Sezione II Il Giudice dott. Fabrizio Malagnino, decidendo in Camera di consiglio, Letta l'istanza depositata in data 1° giugno 2016 (trasmessa a questo Giudice in data 18 luglio 2016) dall'avv. Roberto Serio, che ha chiesto la liquidazione dei compensi a lui spettanti, ex art. 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, in gran parte quale difensore designato ex art. 97, comma 4 codice di procedura penale come sostituto d'udienza del difensore di fiducia dell'imputato, avv. Massimiliano La Franca, nel processo penale definito con sentenza pronunciata da questa sezione in data 15 gennaio 2015;

Letti gli atti prodotti dal difensore istante;

Ritenuto Questo Giudice dubita della legittimita' costituzionale di una singolare interpretazione fornita all'art. 102, comma 2 codice di procedura penale da attuale consolidata giurisprudenza, a proprio avviso contrastante con il disposto ed i principi di cui all'art. 3 Cost. Procedendo per gradi: gli articoli 116 e 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 attribuiscono al difensore d'ufficio (ed al solo difensore d'ufficio, ossia quello nominato ex art. 97 commi 1 - 2 - 3 codice di procedura penale) la facolta' di accedere alla liquidazione erariale delle proprie competenze in determinati casi (impossidenza ed irreperibilita' dell'assistito);

consolidato e dominante orientamento giurisprudenziale di legittimita' relativo ai predetti articoli 116 e 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (1) (alimentato anche dalle ordinanze n. 8/2005, n. 176/2006 e n. 201/2015 di codesta Corte), ritiene che, pur in assenza di specifiche indicazioni normative sul punto, anche il mero difensore sostituto ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale avrebbe diritto alla liquidazione erariale delle proprie competenze nei casi previsti dai predetti articoli 116 e 117, al pari del vero e proprio difensore d'ufficio (unico espressamente menzionato dalle norme in questione) nominato ai sensi e con le specifiche procedure di cui all'art. 97, commi 1 - 2 - 3 codice di procedura penale;

tale orientamento giurisprudenziale si fonda essenzialmente sulla considerazione che, a norma dell'art. 97, comma 4 codice di procedura penale, al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102, comma 2 dello stesso codice, secondo cui «il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore»: in virtu' di tale richiamo ai diritti ed ai doveri del difensore, quindi, al sostituto ex art. 97, comma 4 codice di procedura penale verrebbe trasmesso dall'art. 102, comma 2 codice di procedura penale il diritto di avanzare pretese economiche nei confronti dello Stato ex articoli 116-117 codice di procedura penale. (2) ;

quindi, il predetto orientamento giurisprudenziale relativo alla legittimazione del sostituto di cui all'art. 97 comma 4 codice di procedura penale alla liquidazione erariale postula come condizione necessaria e sufficiente alla propria stessa esistenza l'operativita' della norma dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale;

sennonche', tale norma dell'art. 102, comma 2 codice di procedura penale, per espressa...

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