n. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2015 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Sezione Lavoro (Ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87) Il Giudice del lavoro di Bergamo, dott.ssa Monica Bertoncini, nella causa iscritta al n. 1786/15 R.G., sul ricorso depositato il 30 luglio 2015 nella controversia promossa da B.D. e B.E. rappresentate e difese dagli avvocati A. Guariso e M. Lavanna, in virtu' di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliata in Bergamo presso lo studio dei suindicati avvocati, ricorrenti, contro: Comune di Azzano San Paolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Nozza, in virtu' di mandato a margine della memoria difensiva, ed elettivamente domiciliato in Bergamo presso lo studio del suindicato avvocato, convenuto;

INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A. Imparato, per mandato generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Bergamo, presso l'Ufficio Legale INPS. Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30 settembre 2015, sul ricorso promosso ai sensi degli artt. 28 d.lgs. 150/11 e 44 d.lgs. n. 286/98, osserva quanto segue: Le ricorrenti, premesso di essere cittadina del Burkina Fasu (quanto alla B.) e del Ghana (quanto alla B.) titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, hanno dato alla luce i' figli N. A. G. (quanto alla B., nato il ... ) e O. N. B. (quanto alla E., nato il ... ) ed hanno successivamente presentato al Comune di residenza domanda di indennita' di maternita' ai sensi dell'art. 74 d.lgs. 151/01 (v. doc. 2 fasc. ricorrente). Il Comune di Azzano San Paolo ha negato la prestazione, stante l'intervenuto diniego della carta di soggiorno e dunque l'insussistenza del requisito di cui all'art. 74, d.lgs. 151/01 (v. doc. 5, 6 fasc. ricorrente). Le ricorrenti affermavano il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Azzano San Paolo e la contrarieta' dell'art. 74 d.lgs. 151/01 a disposizioni internazionali, nella parte in cui consente l'erogazione dell'assegno di maternita' solo a favore degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Il Comune di Azzano San Paolo, costituitosi in giudizio, evidenziava come la scelta legislativa operata con l'art. 74, d.lgs. 151/01, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata;

risultasse razionale e non discriminatoria, non assistita dalla tutela dell'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE invocata dalle parti ricorrenti. L'INPS, costituitosi a sua volta in giudizio, dopo aver preliminarmente eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, negava la sussistenza della dedotta discriminazione, nonche' la violazione di norme nazionali o sovranazionali. Tutto cio' premesso, si osserva: per la soluzione della controversia e' dirimente la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, d.lgs. n. 151/01 nella parte in cui limita soggettivamente l'accesso al beneficio dell'assegno di maternita', oltre che ai cittadini italiani e comunitari, ai soli stranieri soggiornanti di lungo periodo, escludendo gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi...

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