n. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 agosto 2017 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Liguria in persona del Presidente pro tempore;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2017 n. 13, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 7 giugno 2017 n. 7, nella parte in cui modifica l'art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10. Fatto L'art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale ligure 29 giugno 2004, n. 10, recante «Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica», nel testo originario prevedeva: «Art. 5 (Principi per l'assegnazione degli alloggi). - 1. I requisiti del nucleo familiare per partecipare all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;» L'art. 4, comma 1 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 13, impugnato con il presente ricorso, ha modificato l'art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 10/2004 nei sensi seguenti: «Art. 4 (Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 10/2004). - 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: "titolari di carta di soggiorno" a "lavoro autonomo", sono sostituite dalle seguenti: "regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione".» Il testo attuale dell'art. 5, comma 1, lettera a) legge regionale n. 10/2004 e' quindi il seguente: «Art. 5 (Principi per l'assegnazione degli alloggi). - 1. I requisiti del nucleo familiare per partecipare all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione;» La direttiva 25/11/2003, n. 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo negli articoli 4 par. 1 e 11 dispone rispettivamente: «Art. 4 (Durata del soggiorno). 1. Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.». «Art. 11 (Parita' di trattamento). - 1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: a) l'esercizio di un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, purche' questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonche' le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;

  1. l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;

  2. il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

  3. le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;

    ... f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione...

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