n. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 settembre 2016 -

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore dott. Ugo Rossi, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale del 2 settembre 2016, n. 1519 (doc. 1) e delibera di ratifica del consiglio provinciale del 14 settembre 2016, n. 8 (doc. 2), rappresentata e difesa, come da procura speciale dell'8 settembre 2016 dall'Ufficiale rogante dott. Guido Baldessarelli, n. 44218 di racc., n. 28292 di rep. (doc. 3), dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento, nonche' dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo in via Confalonieri, n. 5, Roma;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 4;

7, commi 1, 5 e 7;

8;

14, commi 1, 3 e 5;

15, commi 2, 3 e 5;

16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2016, n. 166;

per violazione: dell'art. 8, in particolare n. 1), n. 5), n. 6), n. 13), n. 15), n. 16), n. 17), n. 21);

dell'art. 9, in particolare n. 8), n. 9), n. 10);

dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), nonche' delle relative norme di attuazione;

degli articoli 53 e 54 dello Statuto speciale, in combinato disposto con l'art. 117, sesto comma, Cost.;

del Titolo VI dello Statuto speciale (in particolare degli articoli 75 e 79), degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale, nonche' delle correlative norme di attuazione, e del principio pattizio, anche in riferimento all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 46;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;

dell'art. 3, primo comma, dell'art. 97, secondo comma, dell'art. 117, terzo comma, quarto comma e sesto comma, dell'art. 118 e dell'art. 119, della Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' del principio di leale collaborazione. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2016, n. 166, e' stata pubblicata la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale». Tale legge da' vita al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, costituito dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (art. 1). Il Sistema nazionale e' chiamato ad attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto delle leggi statali e delle leggi regionali e delle province autonome (art. 2, comma 1, lettera a), e le sue funzioni sono elencate nell'art. 3. L'ISPRA e' costituito come persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 4, comma 1). All'ISPRA la legge attribuisce funzioni tecniche e scientifiche sia quale organismo di supporto del Ministero dell'ambiente, sia quale organismo direttamente responsabile delle attivita' di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonche' della funzione di coordinamento dell'intero Sistema nazionale (art. 4, comma 3). Inoltre, l'art. 4, comma 4, conferisce all'ISPRA il potere di adottare (con il «concorso delle agenzie»), norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonche' l'aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita' operative del Sistema nazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale. Ulteriori compiti di indirizzo e coordinamento sono attribuiti dall'ISPRA dall'art. 6. L'art. 7 predetermina la natura giuridica e il carattere delle agenzie regionali e provinciali per l'ambiente, che debbono essere costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile (comma 1). Inoltre esso consente alle agenzie di svolgere attivita' diverse, applicando tariffe definite con decreto ministeriale (comma 5) e impone alle Regioni e alle Province autonome di apportare alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dell'intero articolo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 7). L'art. 8 stabilisce i requisiti non solo del direttore generale dell'ISPRA, ma anche delle agenzie (imponendone cosi la figura) ed istituisce presso l'ISPRA l'anagrafe nazionale di tale soggetti. L'art. 9 prevede i livelli essenziali delle prestazioni tecnico-ambientali (LEPTA) quale livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale, e dispone che essi siano fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'art. 10 prevede il Programma triennale delle attivita', disponendo che esso sia predisposto dall'ISPRA e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Una volta approvato, il Programma costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attivita' delle agenzie. L'art. 11 affida all'ISPRA la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale, mentre l'art. 12 istituisce la rete nazionale dei laboratori accreditati, organizzata dal Sistema nazionale. L'art. 13 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai «legali rappresentanti» delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA. Il Consiglio e' chiamato a esprimere parere vincolante sia sul Programma triennale di cui all'art. 10 sia su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al Governo del Sistema medesimo e sui provvedimenti tecnici del Governo nella materia ambientale. L'art. 14 prevede che con regolamento ministeriale predisposto dall'ISPRA e approvato previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato - Regioni e Province autonome, siano disciplinate le modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo (comma 1), e siano inoltre individuate le modalita' per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati (comma 2). Lo stesso articolo prevede ancora che siano appositi regolamenti interni delle agenzie a individuare il personale addetto agli interventi ispettivi (comma 5). L'art. 15 disciplina le modalita' di finanziamento non solo dell'ISPRA ma anche delle singole agenzie regionali o delle province autonome, disponendo al comma 2 l'applicazione di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esso inoltre prevede che «modalita' di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione del comma 2» (cioe' all'applicazione delle tariffe) sia disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'art. 16, comma 2, fa provvisoriamente salve le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tuttavia solo «fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge». Corrispondentemente, il comma 4, secondo periodo, impone alle regioni e alle province autonome di recepire le disposizioni della legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. In questo quadro, la circostanza che l'art. 7, comma 2, disponga ancora che «le regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie» risulta contestualmente limitata e contraddetta dal complessivo disegno della legge, che - come subito si dira' - evidentemente mira a creare una rete uniforme di agenzie governate dal centro e sostanzialmente separate, per quanto qui di interesse, dalla Provincia autonoma di appartenenza. In effetti, la Provincia di Trento ritiene che diverse disposizioni della legge n. 132 del 2016 siano costituzionalmente illegittime e lesive delle attribuzioni che le sono garantite dallo statuto. Essa, pur ben comprendendo le esigenze...

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