n. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 2018 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione civile Composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: Stefano Petitti - Presidente;

Felice Manna - consigliere;

Vincenzo Correnti - relatore consigliere;

Ubaldo Bellini - consigliere;

Alberto Giusti - consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 15297-2015, proposto da: Borrelli Anna Maria, elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza n. 11, presso lo studio dell'avvocato Tommaso Proto, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Senatore - ricorrente;

contro il Ministero dell'economia e delle finanze in persona del Ministro pro tempore - intimato;

avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli, depositato il 9 dicembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2017 dal consigliere Vincenzo Correnti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Corrado Mistri ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13, CEDU, come interpretati ed applicati dalla Corte EDU, disporre la sospensione del presente procedimento ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con riserva di ogni ulteriore determinazione e decisione. Ritenuto in fatto Anna Maria Borrelli propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli del 9 dicembre 2014 che ha dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione non risultando proposta la domanda di prelievo nel giudizio presupposto conclusosi con dichiarazione di perenzione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania del 29 giugno 2010. Non resiste il Ministero dell'economia e delle finanze. Il ricorso denunzia violazione di norme di diritto, del principio tempus regit actum e contraddittoria motivazione ed e' illustrato da memoria fuori termine. Il Procuratore Generale Mistri ha chiesto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, 2° comma, decreto-legge n. 112/08, convertito con modificazioni in legge n. 133/08, in relazione all'art. 117, comma 1, Cost. e ai parametri interposti degli articoli 6, par. 1, 13 e 46, par. 1 CEDU. In base alla giurisprudenza ormai del tutto costante di questa Corte Suprema, l'art. 54, decreto-legge n. 112/08 e successive modifiche, va interpretato nel senso che per i processi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010, la previa presentazione dell'istanza di prelievo e' condizione di proponibilita' della domanda di equa riparazione in rapporto all'intero svolgimento del giudizio presupposto, e dunque anche per la frazione di tempo anteriore al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08 che tale condizione di proponibilita' ha per la prima volta previsto. Infatti, a) «(l)'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 - in vigore dal 22 agosto 2008 - nella sua versione originaria, disponeva: «La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell'art. 2, comma 1, non e' stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'art. 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'art. 4, comma 1-ter, lettera b)»;

  1. in sede di conversione in legge, sono state apportate all'art. 54 le seguenti modifiche: «al comma 2, dopo le parole "art. 2, comma 1" sono inserite le seguenti: "della legge 24 marzo 2001, n. 89" e le parole "nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'art. 4, comma 1-ter, lettera b)" sono soppresse»;

  2. conseguentemente, il testo definitivo dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, quale convertito in legge dalla legge n. 133 del 2008, risulta il seguente: «La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non e' stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'art. 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642»;

  3. successivamente, l'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - in vigore dal 16 settembre 2010 - ha stabilito che, all'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, «le parole "un'istanza ai sensi del secondo comma dell'art. 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642" sono sostituite dalle seguenti: "l'istanza di prelievo di cui all'art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, ne' con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione"»;

  4. ancora successivamente, l'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'art. 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - in vigore daini dicembre 2011 - ha disposto che: «al comma 23, le parole "81, comma 1" sono sostituite dalle seguenti "71, comma 2"»;

  5. la disposizione dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 - in vigore dal 16 settembre 2010 - risulta del seguente testuale tenore: "La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non e' stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, ne' con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione"»;

  6. per effetto delle modificazioni introdotte dalla legge n. 208 del 2015 nel testo della legge n. 89 del 2001 (art. 6, comma 2-ter, introdotto dalla legge...

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