n. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 2016 -

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione per i minorenni composta dai signori magistrati: dott. Maurizio Gionfrida - Presidente rel.;

dott. Lorenzo Miazzi - consigliere;

dott. Vincenzo Santoro - consigliere;

cons. on. Graziella Carli - esperto;

cons. on. Stefano Coletta - esperto;

nella causa promossa con ricorso depositato il 16 ottobre 2015 da J. Z. - proc. avv. -, appellante, con l'intervento dell'avv. L. S. tutore del minore Z. T. A., con l'intervento del Procuratore generale. Causa rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti costituite. Per l'appellante: voglia questa ecc.ma Corte d'appello per i minorenni: in via principale, qualora a cio' non osti il giudicato interno, prendere contatti con i genitori adottivi e con i servizi sociali affinche' si valuti quali possano essere le forme di attuazione della sentenza della Corte europea (k ripresa dei contatti o lo scambio di lettere o ancora il semplice invio di notizie), valutando quelle che risultino rispettose del superiore interesse del minore e non pregiudizievoli per la serenita' di A.;

in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui questa ecc.ma Corte d'appello ritenesse inaccoglibile quanto richiesto in via principale, che la medesima Corte voglia sollevare incidente di costituzionalita' dell'art. 395 codice di procedura civile nella parte in cui non prevede, tra i casi in cui e' ammessa la revocazione della sentenza passata in giudicato, anche quello in cui tale revocazione risulti lo strumento per attuare una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia rilevato la contrarieta' della sentenza di cui e' chiesta la revocazione con la Convenzione europea in materia di diritti dell'uomo. Per il tutore: voglia la Corte accogliere le conclusioni svolte dalla ricorrente, disponendo in parziale modifica della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilita' la revoca dell'interruzione dei rapporti della madre, sig.ra Z. J. con il figlio A. , disponendo le modalita' opportune al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel procedimento Z. e. Italia del 21 gennaio 2014, divenuta definitiva. Voglia la Corte dare incarico ai sevizi competenti per il territorio in cui vive minore di provvedere ad un progetto di recupero graduale della relazione madre-figlio attraverso la ripresa dei contatti (a partire dall'invio di notizie, scambi di missive, incontri concordati...) nel rispetto delle esigenze del minore e in accordo con la stessa famiglia. Ove ritenuto piu' opportuno e maggiormente tutelante per il minore, disporsi CTU al fine di provvedere all'ascolto del minore, all'accertamento della situazione di vita dello stesso e delle relazioni familiari...

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