n. 54 SENTENZA 24 febbraio - 31 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attivita' professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica), e successive modificazioni e integrazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 maggio-4 giugno 2014, depositato in cancelleria il 5 giugno 2014 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Emanuela Romanelli per la Regione Liguria. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica il 30 maggio 2014, ricevuto dalla resistente il successivo 4 giugno e depositato nella cancelleria di questa Corte il 5 giugno 2014 (reg. ric. n. 37 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attivita' professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni». La legge regionale censurata, al dichiarato scopo di assicurare una piu' efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, prevede che il personale sanitario non medico di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica) possa svolgere attivita' libero-professionale intramuraria in strutture sanitarie regionali, sia «singolarmente», sia anche in forma «allargata» in strutture sanitarie diverse da quella di afferenza (art. 1, comma 1). La concreta disciplina dell'organizzazione e delle modalita' di svolgimento di tale attivita' e' demandata alla Giunta regionale della Liguria che dovra' adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge una direttiva vincolante (art. 1, comma 2). Ritiene il ricorrente che tali previsioni violino l'art. 117, terzo comma Cost. in quanto si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali nella materia di «tutela della salute». L'esercizio della libera professione intramuraria sarebbe stata prevista dal legislatore statale esclusivamente per i dirigenti medici e i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e solo a particolari condizioni, al fine di assicurare un equilibrio tra attivita' istituzionale e libera professione. Infatti, l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) ha introdotto il principio della esclusivita' del rapporto di lavoro del personale medico con il servizio sanitario nazionale e la sua incompatibilita' con altro rapporto di lavoro dipendente, con il rapporto convenzionale, nonche' con l'esercizio di altra attivita' o con la titolarita' o partecipazione di quote di imprese che possano determinare un conflitto di interessi con il servizio sanitario. Osserva ancora l'Avvocatura generale come l'art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha stabilito l'incompatibilita' tra attivita' libero-professionale intramuraria ed extramuraria nonche' il divieto di attivita' libero-professionale extra moenia all'interno delle strutture sanitarie pubbliche diverse da quelle di appartenenza o presso strutture sanitarie private. Inoltre, l'art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419), ha stabilito che i dirigenti sanitari il cui contratto di lavoro sia stato stipulato successivamente al 31 dicembre 1998, ovvero che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999, abbiano optato per l'esercizio di attivita' libero-professionale intramuraria, siano sottoposti al rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario nazionale. La disposizione in parola, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, ha, inoltre, previsto la possibilita' per i dirigenti medici di optare per il rapporto di lavoro non esclusivo mediante richiesta da presentarsi entro il 30 novembre di ciascun anno. Ancora, l'art. 15-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 dispone che l'attivita' libero-professionale intramuraria non debba comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per l'attivita' istituzionale e, a tal fine, prevede appositi controlli per accertare eventuali violazioni di tale limite. Analogamente, l'art. 22-bis, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha affidato alle Regioni i controlli sullo svolgimento dell'attivita' libero-professionale intramuraria da parte dei dirigenti medici al fine di verificare il corretto equilibrio di tale attivita' con quella istituzionale. Infine, l'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ha demandato alle Regioni l'assunzione di iniziative idonee al fine di individuare gli spazi necessari all'esercizio della libera professione intramuraria e di realizzare gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari a tale scopo. Dalle disposizioni richiamate emergerebbe, ad avviso del ricorrente, che il legislatore statale ha disciplinato l'esercizio della libera professione intramuraria «quale specificita' prevista esclusivamente per i dirigenti medici e i medici dipendenti del Ssn e solo a particolari condizioni, al fine di salvaguardare un equilibrato rapporto tra attivita' istituzionale e libero-professionale». Inoltre, il rapporto di lavoro del personale medico sarebbe improntato ai principi dell'esclusivita' e dell'incompatibilita' con altro rapporto di lavoro dipendente, con altro rapporto di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonche' con l'esercizio di altra attivita'. L'attivita' libero-professionale intra moenia costituirebbe una deroga al principio di esclusivita' del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, la quale puo' essere giustificata solo alla luce di un equilibrato bilanciamento tra l'interesse allo svolgimento dell'attivita' libero-professionale e quello dello Stato a garantire imparzialita', efficacia ed efficienza delle funzioni preordinate alla tutela della salute. Proprio l'esigenza di assicurare tale contemperamento renderebbe necessaria l'adozione di una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, anche sotto il profilo soggettivo, della individuazione, cioe', dei soggetti legittimati a svolgere attivita' libero-professionale. Premesso che la Corte costituzionale ritiene oramai pacificamente che la disciplina della professione sanitaria intramuraria rientra nella materia concorrente «tutela della salute» (sono richiamate le sentenze n. 301 del 2013, n. 371 del 2008 e n. 181 del 2006), l'Avvocatura generale sostiene che l'individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento di attivita' intramuraria costituirebbe enunciazione di un principio fondamentale della materia. Tale conclusione troverebbe conferma nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 il quale stabilisce che le disposizioni in esso contenute costituiscono enunciazione di principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 Cost. Troverebbe, altresi', conferma nelle altre disposizioni statali richiamate nel ricorso dalle quali emergerebbe come il legislatore nazionale abbia creato «un organico sistema di esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria incentrato sulle figure del dirigente medico e del medico dipendente del Ssn». D'altra parte, la individuazione delle categorie professionali ammesse a svolgere attivita' intra moenia, richiedendo l'individuazione di un equilibrio tra le opposte istanze di...

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