n. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 maggio 2015 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;

Contro Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica, resistente;

Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 marzo 2015 n. 4, avente ad oggetto «Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali», pubblicata sul BUR n. 27 del 20 marzo 2015. La Regione Veneto ha approvato ed emanato la legge n. 4/2015 con cui in dieci articoli ha introdotto modifiche a svariate norme regionali vigenti in materia di governo, assetto ed uso del territorio, di paesaggio, di edilizia ed urbanistica, nonche' in materia di aree protette. In particolare, per quanto qui interessa, con l'art. 8 in dichiarata attuazione della norma statale di cui all'art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 («Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia») ha demandato allo strumento urbanistico generale la fissazione dei limiti di densita', altezza e distanza in deroga a quelli stabiliti dall'ordinamento statale in una serie di ipotesi espressamente elencate. Cosi' testualmente la nuova norma regionale: «In attuazione di quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo strumento urbanistico generale, con le procedure di cui al comma 4, puo' fissare limiti di densita', di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8, e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 "Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765": a) nei casi di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a) e b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio ed in materia di...

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