n. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2016 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA Sezione 5 riunita con l'intervento dei signori: Rosin Giuseppe, Presidente e relatore;

Chini Leonardo Sebastiano, giudice;

Facco Mario, giudice;

ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1991/2015, depositato il 21 ottobre 2015, avverso la sentenza n. 456/2015 Sez. 2 emessa dalla Commissione tributaria Provincia di Padova;

Contro: Haier (Italy) Appliances S.p.a., via Ceresone 2/B - 35010 Campodoro, difeso da: Savio Luisa Claudia, via Tommaseo 78/C - 35131 Padova e da Spagnol Paolo, via Tommaseo 78/C - 35131 Padova;

proposto dall'appellante: Ag. Entrate Direzione provinciale Padova. Atti impugnati: Avviso di accertamento n. T6S030101717/2014 IRES-Altro 2010;

Avviso di accertamento n. T6S030101717/2014 IRAP 2010. Fatto e diritto La sentenza n. 456 in data 20 aprile 2015 della Commissione tributaria provinciale di Padova, sez. n. 2, ha accolto il ricorso di Haier Italy Appliances S.p.a., avente sede in Campodoro (Padova), contro l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Padova, riguardante Ires Irap ed altro per il 2010. Con questo erano state qualificate come contributi in conto esercizio in base a contratto (art. 85, comma 1, lettera g) decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), e pertanto riprese a tassazione, delle ingenti somme per complessivi euro 6.283.671 (2.000.000 erogati da Hah(HK) Co. Ltd, 2.000.000 da Qingdao Haier Special Freezer Co. Ltd, 1.499.900 da Haier Refrigerator Co. Ltd, 437.319 da Haier Finance Co. Ltd, 346.452 da Haier International Co. Ltd), che nello stato patrimoniale erano invece state contabilizzate come debiti v/s altri finanziatori. A seguito di una approfondita analisi di bilancio avente ad oggetto numerose annualita' era infatti emerso che la societa' verificata si caratterizzava per la gestione sempre in perdita;

che la medesima per sanare la perdita operativa ricorreva sistematicamente ad interventi di soggetti terzi partecipanti del gruppo Haier;

che questi interventi erano dapprima annotati come debiti verso altri fornitori, e successivamente nel caso di rinuncia confluivano tra i proventi straordinari come sopravvenienze attive;

che la rinuncia non coincideva mai con l'intero importo erogato ma era sufficiente a coprire la perdita, in modo da chiudere di fatto in pareggio;

che la parte di finanziamento non rinunciata restava annotata tra i debiti a breve scadenza per numerose annualita';

che nel corso della vita aziendale non si era mai avuta alcuna restituzione dei detti finanziamenti. Con l'atto impositivo in epigrafe, concernente le dette contribuzioni nell'annualita' 2010, il disconoscimento del carattere di debito verso altri finanziatori, e la conseguente attribuzione della qualita' di contributi in conto...

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