n. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2014 -

TRIBUNALE DI TRENTO Sezione Unica Penale Il giudice sulla richiesta del difensore dell'imputato, osserva quanto segue. Svolgimento del processo. A seguito di decreto di citazione diretta, Rinaldi Marco era tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Trento, in composizione monocratica, per rispondere "del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. e 10-bis d.lgs. 74/00 perche', in qualita' di legale rappresentante della societa' Pan Carraro srl, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ometteva il versamento delle ritenute certificate nella misura di euro 56.077,00 per l'anno 2008 e di euro 142.923,00 per l'anno 2009, dovute in base alla dichiarazione mod. 770 entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta. In Trento (luogo di accertamento) il 31.7.2009 e il 20.8.2010. Nelle fasi preliminari l'apertura del dibattimento, la difesa dell'imputato chiedeva procedersi con rito abbreviato, indi sollevava questione di costituzionalita' depositando apposita memoria. Il PM esprimeva parere favorevole. Rilevanza della questione. All'esito dell'istruttoria, e' pacifico e documentato: - che l'imputato e' legale rappresentante nonche' amministratore della Pan Carraro srl (ora s.n.c.);

- che risulta tempestivamente presentata la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (Modello 770 semplificato) recante gli importi, sopra indicati quali ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai terzi sostituiti per gli anni 2008 e 2009;

- che le ritenute non risultano versate dalla societa' entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta. Allo stato degli atti, il delitto p. e p. dall'art. 10-bis d.lgs. 74/00 appare correttamente contestato innanzi allo scrivente giudice, sotto il profilo della competenza e dell'ipotesi di reato astrattamente realizzata, trattandosi di omesso pagamento di ritenute certificate, ascritto all'amministratore della societa' contribuente. Quale reato omissivo proprio ed istantaneo, l'omesso versamento nel termine e' punibile per il superamento della soglia prevista dalla legge. Nel caso in esame, l'importo omesso desumibile dagli atti e' pari ad €

56.077,00 per l'anno d'imposta 2008, sicche' e' superiore alla soglia di €

50.000 (prevista dall'art. 10-bis d.lgs. 74/00) ed e' inferiore a quella di €

103.291,38 (attualmente prevista dall'art. 10-ter d.lgs. cit., per i fatti commessi sino al 17.9.11). L'importo indicato e' quello corrispondente alla dichiarazione modello 770 semplificato, ritualmente presentata. Consegue che nel caso di accoglimento della questione di costituzionalita', verrebbe meno l'illiceita' penale del fatto, permanendo il solo illecito amministrativo. Al contrario, nel caso di mancato accoglimento, l'esito del giudizio sarebbe sfavorevole per gli imputati. Non manifesta infondatezza della questione. Non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, limitatamente alle condotte omissive sino al 17.9.11, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 8.4.14 n. 80 sulla fattispecie di cui all'art. 10-ter d.lgs. cit., nella parte in cui, in luogo della soglia di €

103.291,38, indica la soglia di €

50.000. Il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000, introdotto dall'art. 1 comma 414 della legge 30.12.04 n. 311 punisce con la pena della "reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti...

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