n. 54 ORDINANZA 11 gennaio - 10 marzo 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 168-bis del codice penale e degli artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Prato nel procedimento penale a carico di S.P., con ordinanza del 21 aprile 2015, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza del 21 aprile 2015 (r.o. n. 289 del 2015), il Tribunale ordinario di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale «degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p.»;

che il giudice a quo premette di essere investito di un procedimento penale a carico di una persona imputata del reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per avere effettuato uno smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi;

che la difesa dell'imputato ha chiesto che venissero sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 168-bis del codice penale e 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, relativi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

che le questioni sarebbero rilevanti, in quanto «dal capo di imputazione, dagli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e dalla documentazione prodotta dalla difesa a sostegno della richiesta di sospensione con messa alla prova emerge la ricorrenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi che consentirebbero l'ammissione alla messa alla prova»;

che l'art. 168-bis cod. pen. violerebbe l'art. 3 Cost., perche' «il legislatore, con l'articolo 168 bis c.p., ha riconosciuto la possibilita' della sospensione con messa alla prova per un numero cospicuo di reati tra loro molto diversi», e «[c]io', a norma dell'art. 3 Cost. imporrebbe una diversificazione della disciplina idonea ad impedire che casi tra loro diversi ricevano un identico trattamento»;

che l'omessa indicazione nell'art. 168-bis cod. pen. della durata massima del lavoro di pubblica utilita', dei parametri per determinarla e del soggetto competente alla determinazione violerebbe l'art. 24 Cost., perche' impedirebbe all'imputato di conoscere le sanzioni in cui puo' incorrere;

che la durata massima del lavoro di pubblica utilita' non potrebbe essere desunta, ne' dall'art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., che si riferisce alla durata massima...

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