n. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 settembre 2016 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti della Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge regionale Liguria n. 11 del 5 luglio 2016, recante «Interventi in favore delle vittime della criminalita'», pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 13 luglio 2016, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 9 settembre 2016. 1. La legge regionale della Liguria n. 11/2016, indicata in epigrafe, composta da 3 articoli, come esplicita lo stesso titolo, contiene norme in tema di interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attivita' imprenditoriale,commerciale, artigianale o comunque economica, deceduti, vittime della criminalita', mediante: a) assistenza legale;

b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso (art. 1, comma 1, lettera a) e b), della legge stessa). L'art. 1 della legge in esame, al comma 2, stabilisce che «La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale e' esercitata a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge». Il comma successivo prevede che la Giunta regionale definisca i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'art. 1, dando priorita' ai soggetti superiori ai sessantacinque anni. E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Liguria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. L'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria n. 11/2016 viola l'art. 117, comma 2, lettera l) e h), della Costituzione. La norma di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale in esame, nell'assicurare il...

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