n. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2018 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione civile composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati: dott. Stefano Petitti - Presidente;

dott. Aldo Carrato - consigliere;

dott. Giuseppe Tedesco - consigliere;

dott. Rossana Giannaccari - consigliere;

dott. Mauro Criscuolo - rel. consigliere, ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 10952-2017 proposto da: Cocchi Giulietta, domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione, e rappresentata e difesa dagli avvocati Edore Campagnoli e Juri Monducci giusta procura in calce al ricorso;

ricorrente;

Contro Ministero della giustizia 8018440587, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente;

avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona, depositato il 12 ottobre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2017 dal consigliere dott. Mauro Criscuolo;

Ragioni in fatto ed in diritto 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'appello di Ancona in data 21 dicembre 2015, la ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata del procedimento penale, in relazione al periodo dal 12 settembre 2006 allorche' veniva redatto un verbale di identificazione, rendendola edotta che nei suoi confronti erano in corso delle indagini per i reati di cui agli articoli 594 e 660 codice penale, sino alla data del 6 settembre 2015, quando diveniva irrevocabile la sentenza del Tribunale di Bologna che dichiarava la prescrizione del reato ascrittogli. Con decreto del 29 febbraio 2016 il consigliere delegato della Corte d'appello accoglieva solo in parte la domanda, ritenendo che dovesse essere riconosciuta ai fini dell'equa riparazione la sola durata di anni 3, in quanto il periodo successivo all'11 settembre 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, che aveva introdotto l'art. 2, comma 2-quinquies lettera e)) non poteva essere computato non essendo stata presentata istanza di accelerazione. Per l'effetto liquidava, per il solo ritardo maturato in epoca anteriore, la somma di €

1.500,00. 2. Avverso tale provvedimento proponeva opposizione Cocchi Giulietta e nella resistenza del Ministero, la Corte di appello in composizione collegiale, con decreto del 12 ottobre 2016, confermava il decreto opposto, ritenendo che a partire dell'11 settembre 2012 doveva trovare applicazione la novella di cui alla legge n. 134 del 2012, risultando quindi corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva limitato il diritto all'indennizzo al solo periodo anteriore, in assenza di una successiva presentazione dell'istanza di accelerazione. 3. Per la Cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso affidato ad un motivo. L'intimato Ministero ha resistito con controricorso. 4. Con il motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e) della legge n. 89/2001, nonche' dell'art. 11 delle preleggi. Si sostiene che erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto che alla data dell'11 settembre 2012 sussisteva l'onere per il ricorrente di depositare istanza di accelerazione del processo penale ancora pendente, in quanto a quella data era gia' maturato, in relazione alla diversa data in cui era stato reso edotto della sussistenza di un procedimento penale che lo vedeva come indagato, il termine di durata ragionevole del processo. In assenza quindi di una norma transitoria, non era possibile imporre a pena di esclusione del diritto all'indennizzo, un adempimento che invece presuppone che il superamento dei termini di durata ragionevole intervenga in epoca successiva all'entrata in vigore della legge. 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge n. 89 del 2001, come introdotto dall'art. 55 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, «Non e' riconosciuto alcun indennizzo: (...) e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'art. 2-bis». La disposizione de qua, in forza del medesimo art. 55, comma 2, si applica «ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», e postula che...

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