n. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2015 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO quarta sezione penale Il giudice, visti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, sentite le parti, osserva quanto segue. Fatto e svolgimento del processo Con decreto del 15.10.2013 il G.u.p. presso il Tribunale di Torino ha disposto il rinvio a giudizio di E. M. e N. D. per il reato di cui agli artt. 434 e 449 c.p. Secondo l'ipotesi accusatoria gli imputati, rispettivamente nella loro qualita' di direttore dei lavori per la costruzione del refettorio della scuola elementare "F.lli Paglieto" di San Maurizio Canavese e di preposto presso il cantiere della ditta di costruzioni, hanno cagionato per colpa il crollo di una parte della copertura dell'istituto scolastico, crollo avvenuto il 9.11.2007. All'udienza del 17.2.2014, respinta l'eccezione di nullita' della notifica del decreto che dispone il giudizio sollevata dalla difesa E. e dichiarato aperto dibattimento, sono state ammesse le prove richieste dalle parti. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che ha impegnato cinque udienze, dire ad acquisire la documentazione prodotta da entrambe le parti, si e' proceduto all'esame dei testi del pubblico ministero Mostacchi, Davitto, Torrano, Indiano, Palmite, Amendolata, Campini e Debernardi, degli imputati in procedimento connesso S. J. C. e R. G. e del consulente tecnico del pubblico ministero Rossetti Roberto;

sono stati poi escussi i testi della difesa Viola, Corigliano e Musumeci e ai sensi dell'art. 507 c.p.p., su richiesta della pubblica accusa, e' stato disposto l'esame del consulente tecnico del pubblico ministero Castellano Claudio. All'udienza del 4.5.2015, terminata l'struzione, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;

in tale sede la difesa E. ha chiesto un rinvio per acquisire copia della sentenza di assoluzione del coimputato R. G., emessa dal Tribunale di Torino il 10.3.2015, con motivazione riservata in 90 giorni, ed ha altresi' sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 c. 6 c.p. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo e' raddoppiato. Il procedimento e' stato rinviato all'udienza odierna per repliche. Questo giudice ritiene che la questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa dell'imputato E. M. sia non manifestamente infondata e rilevante per i motivi che seguono. Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) L'art. 157 C.p., cosi' come modificato...

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