n. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2014 -

TRIBUNALE DI TRENTO Sezione Unica Penale Il giudice sulla richiesta del difensore degli imputati, osserva quanto segue. Svolgimento del processo Con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna Franzoi Adolfo e Franzoi Stefania erano tratti in giudizio ex art. 464 c.p.p. innanzi al Tribunale di Trento, in composizione monocratica, per rispondere «del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 10-bis d.lgs. n. 74/2000 perche', in concorso tra loro, in qualita' di amministratori della societa' DEVA srl, omettevano di versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti d'imposta per complessivi €

52.791 in relazione all'anno 2009. Fatto commesso in Trento il 20 agosto 201». Revocato il decreto penale di condanna, chieste ed ammesse le prove (documentali ed orali) ed iniziata l'istruttoria dibattimentale, all'odierna udienza l'avv. Michele Busetti del Foro di Trento, difensore di fiducia degli imputati, ha insistito nella questione di legittimita'. Il PM ha espresso parere favorevole. Rilevanza della questione All'esito dell'istruttoria, e' pacifico e documentato: che gli imputati sono gli amministratori della DEVA srl;

che risulta tempestivamente presentata la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (Modello 770 semplificato 2010) recante l'importo di €

52.791 quali ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai terzi sostituti per l'anno 2009;

che le ritenute non risultano versate dalla societa' entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (20 agosto 2010, quale termine prorogato per il 2010 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2010, nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010);

che la societa' e' in liquidazione dal 15 giugno 2011;

che con sentenza del 21 gennaio 2014 il Tribunale di Trento ha dichiarato il fallimento della societa'. Allo stato degli atti, il delitto p. e p. dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 appare correttamente contestato innanzi allo scrivente giudice, sotto il profilo della competenza e dell'ipotesi di reato astrattamente realizzata, trattandosi di omesso pagamento di ritenute certificate, ascritto agli amministratori della societa' contribuente. Quale reato omissivo proprio ed istantaneo, l'omesso versamento nel termine e' punibile per il superamento della soglia prevista dalla legge. Nel caso in esame, l'importo omesso desumibile dagli atti e' pari ad €

52.791 per l'anno d'imposta 2009, sicche' e' superiore alla soglia di €

50.000 (prevista dall'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000) ed e' inferiore a quella di €

103.291,38 (attualmente prevista dall'art. 10-ter d.lgs. cit., per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011), come e' gia' emesso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. L'importo indicato e' quello corrispondente alla dichiarazione modello 770 Semplificato, ritualmente presentata. Consegue che, nel caso di accoglimento della questione di costituzionalita', verrebbe meno l'illiceita' penale del fatto, permanendo il solo illecito amministrativo. Al contrario, nel caso di mancato accoglimento, l'esito del giudizio sarebbe sfavorevole per gli imputati. Non manifesta infondatezza della questione Non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, limitatamente alle condotte omissive sino al 17 settembre 2011, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 8 aprile 2014, n. 80, sulla fattispecie di cui all'art. 10-ter d.lgs. cit., nella parte in cui, in luogo della soglia di €

103.291,38, indica la soglia di €

50.000. Il reato di cui...

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