n. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 agosto 2016 -

Ricorso (art. 127, comma 1, Cost.) per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 agosto 2016. Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - Venezia. Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 55;

65;

66, commi 1 e 2;

68, comma 1;

69, comma 2, e 71 della legge della Regione Veneto del 27 giugno 2016, n. 18, pubblicata sul BUR n. 63 del l° luglio 2016, recante «disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport». Per violazione degli articoli 3;

23;

117, comma 1, e 117, comma 2, lett. s), Cost. Con legge regionale n. 18 del 27 giugno 2016, pubblicata nel BUR n. 63 del 1° luglio 2016 la Regione Veneto ha emanato norme di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport. In particolare, l'art. 55 ha aggiunto il comma 1-ter all'art. 19 della l.r. n. 19 del 1998, concernente la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione;

l'art. 65 ha modificato l'art. 14 della legge regionale n. 50/1993, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio», inserendo i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;

l'art. 66, commi 1 e 2, ha modificato l'art. 18 della l.r. n. 50/1993, sostituendo il comma 1 ed introducendo il comma 1-bis;

l'art. 68, comma 1, ha modificato il quinto comma dell'art. 24 della predetta l.r. n. 50/1993, sostituendo le parole «di cui ai camini 8, 9, 11 e 12 dell'art. 21» con le parole «di cui ai commi 5, 5-bis, 5-ter, 8, 9, 11 e 12 dell'art. 21»;

l'art. 69, comma 2, ha inserito il comma 3-bis nell'art. 20 della l.r. n. 50/1993;

l'art. 71 ha introdotto misure per il contenimento del cormorano. Tali disposizioni si espongono a censure di incostituzionalita' per i seguenti motivi di Diritto 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 55 della l.r. Veneto n. 18 del 2016 per violazione degli articoli 3 e 23 Cost. L'art. 55 aggiunge il comma 1-ter all'art. 9 della l.r. n. 19 del 1998, recante «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto». Tale norma consente alla Regione di istituire, nelle acque non oggetto di concessione, «eventuali oneri ulteriori, per i non residenti in Veneto, mediante provvedimento della Giunta regionale». La norma e' formulata in modo generico, in quanto non specifica quali «eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto» il legislatore regionale ha inteso introdurre. Da cio' consegue che la determinazione della tipologia e della misura dell'onere e' interamente rimessa ad un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, in violazione dell'art. 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base ad una norma di legge statale o regionale, che contenga principi direttivi sufficientemente specifici e dettagliati. Qualora poi detti oneri dovessero riguardare una tassa di concessione, avente natura tributaria, si determinerebbe anche una manifesta violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 cost.. In tal caso, infatti, la norma censurata attribuirebbe alla Giunta regionale il potere di imporre con proprio provvedimento amministrativo un tributo a carico dei soli cittadini «non residenti in Veneto», in contrasto con il carattere di generalita' dell'imposizione fiscale, generando ingiustificate discriminazioni nell'applicazione del tributo stesso. 2. Illegittimita' dell'art. 65 della l.r. Veneto n. 18 del 2016, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., in riferimento all'art. 12, comma 5;

all'art. 31, comma 1, lettera a), ed all'art. 32, comma 4, nonche' all'art. 14, commi 1 e 5, della legge n. 157/1992. Occorre premettere che nell'ordinamento nazionale la normativa vigente in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio e' contenuta nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». Secondo la pacifica giurisprudenza di codesta Corte costituzionale tale legge stabilisce i principi fondamentali sulla salvaguardia della fauna selvatica, che e' riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

principi fondamentali che, in quanto tali, devono essere rispettati sull'intero territorio nazionale (Corte cost. n. 233/2010). Secondo la giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, «spetta allo Stato, nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell'esercizio della loro potesta' legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela» (ex plurimis, sentenze n. 303 del 2103, n. 278, n. 116 e n. 106 del 2012). L'art. 65 della legge regionale impugnata si pone in contrasto con le vincolanti disposizioni contenute nella predetta legge quadro. Esso introduce modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 50/1993 concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio», inserendo i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. In particolare, i commi 1-bis e 1-ter, in combinato disposto con il comma l-quinquies, consentono a chi abbia optato per la forma di caccia da appostamento fisso, di disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante;

mentre per chi ha optato, nella stagione venatoria in corso, per la caccia in forma vagante in Zona Alpi o comunque in altre forme, di usufruire di quindici giornate di caccia da appostamento fisso. La fruizione di dette giornate non necessita, da parte del cacciatore, di alcuna richiesta o adempimento, salvo l'obbligo di segnalare sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata. Tale disciplina contrasta con l'art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 che cosi' dispone: «Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi;

  1. da appostamento fisso;

  2. nell'insieme delle altre forme di attivita' venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attivita' venatoria programmata». La norma nazionale non consente, pertanto, il «cumulo» delle diverse forme di esercizio venatorio come, invece, previsto dalla disposizione regionale. A tal riguardo, codesta Corte costituzionale ha affermato che «l'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 ha introdotto il principio cosiddetto della caccia di specializzazione, in base al quale, fatta eccezione per l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ciascun cacciatore puo' praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate («vagante in zona Alpi»;

    da appostamento fisso

    ;

    nelle altre forme

    consentite dalla citata legge «e praticate sul restante territorio destinato all'attivita' venatoria programmata»). Il cacciatore e' tenuto, dunque, a scegliere, nell'ambito di tale ventaglio di alternative, la modalita' di esercizio dell'attivita' venatoria che gli e' piu' consona, fermo restando che l'una forma esclude l'altra. Tale criterio di esclusivita' che vale a favorire il radicamento del cacciatore in un territorio e, al tempo stesso, a sollecitarne l'attenzione per l'equilibrio faunistico, trova la sua ratio giustificativa nella constatazione che un esercizio indiscriminato dell'attivita' venatoria, da parte dei soggetti abilitati, su tutto il territorio agro-silvo-pastorale e in tutte le forme consentite rischierebbe di mettere in crisi la consistenza delle popolazioni della fauna...

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