n. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 maggio 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Liguria, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 8, comma 3, 11, comma 2, 15, commi l e 2, 17, commi 2 e 3, 23, commi l e 2, 24, commi 1 e 2 della legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 "modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, numero 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva), 21 giugno 1999, numero 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), 4 agosto 2006, numero 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) e 2 dicembre 1982, numero 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)" (B.U.R. 11 marzo 15, n. 7 - parte prima). Con la legge regionale 6 marzo 2015, la Regione Liguria reca modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, numero 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva), 21 giugno 1999, numero 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), 4 agosto 2006, numero 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) e 2 dicembre 1982, numero 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)". Essa presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione alle sotto elencate disposizioni, per i motivi di seguito specificati: 1) L'art. 3, comma 1, modifica l'articolo 4 della l.r. 12/2012, concernente il Piano Territoriale Regionale delle Attivita' di Cava, stabilendo che l'approvazione del Piano tenga conto, tra l'altro, di un criterio di razionalizzazione dello sfruttamento dei giacimenti esistenti mediante ampliamento delle attivita' estrattive in corso o dismesse, entro i limiti di natura paesaggistica stabiliti "in raccordo con la relativa pianificazione territoriale". La modifica apportata sostituisce la disposizione che impone la coerenza con il Piano territoriale di coordinamento paesistico del Piano territoriale regionale dell'attivita' di cava con la previsione, piu' blanda e tenue, di un mero "raccordo" tra i due strumenti di pianificazione, con l'evidente conseguenza che tale previsione sminuisce inammissibilmente la prevalenza gerarchica del Piano paesaggistico - affermata dall'articolo 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 42/2004 s.m.i. rispetto al sottordinato Piano dell'attivita' di cava, ammettendo che tale ultimo strumento possa semplicemente raccordarsi con il Piano paesaggistico e, dunque, possa presentare anche profili di incoerenza rispetto a tale livello sovraordinato di pianificazione. La predetta previsione si pone in netto contrasto con il citato art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio e, suo tramite, con l'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. 2) L'articolo 4, comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 12/2012 relativo Formazione ed approvazione del Piano territoriale regionale dell'attivita' di cava, sopprimendo le parole "corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni" dal testo originale che recitava: "Il progetto di Piano e' adottato dalla Giunta regionale, corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1.52 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni.". Il testo del citato comma 1, di nuova formulazione, oltre ad utilizzare l'espressione inappropriata "progetto di Piano" anziche' "proposta di piano" come stabilito dal Testo Unico ambientale d.lgs. n. 152/06 (artt. 13 e 14), risulta non coerente con il procedimento di VAS previsto dal citato Testo Unico. Infatti, il d.lgs. n. 152/06, pur non disponendo esplicitamente che il rapporto ambientale venga "adottato" insieme alla proposta di piano, stabilisce all'art. 11, comma 5, che: "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione.". La disposizione regionale in questione, stralciando la frase sopra indicata, prevede una modifica procedurale idonea a comportare l'adozione di un Piano su cui non siano state sviluppate le opportune analisi di VAS (scoping e successiva elaborazione del...

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