n. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2017 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5044 del 2013, proposto dai signori Giuseppe Severini, Luigi Maruotti, Carmine Volpe, Giampiero Paolo Cirillo, Luigi Carbone, Luciano Barra Caracciolo, Alessandro Botto, Rosanna De Nictolis, Marco Lipari, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Congedo C.F. CNGMSM57P01E506U, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, costituitosi in giudizio;

per la ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica con cui si e' deciso il ricorso straordinario - diniego applicazione art. 4, comma 9, legge n. 425/84 - trattamento economico superiore - risarcimento dei danni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l'avvocato Pietro Quinto, su delega dell'avv. Massimo Congedo, per la parte ricorrente, nonche', l'Avvocato dello Stato Chiarina Aiello per l'Amministrazione resistente;

Fatto 1. Con il ricorso per l'ottemperanza al giudicato che viene alla decisione del Collegio e' stata chiesta dalla odierna parte impugnante la esecuzione di 9 decreti resi in sede di ricorso straordinario. 2. La risalente vicenda che aveva originato il contenzioso puo' essere cosi' sintetizzata: la odierna parte ricorrente in ottemperanza (nove Consiglieri di Stato vincitori di concorso) aveva chiesto il calcolo del trattamento economico ad essa spettante ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 425/1984 (abrogato dall'art. 50 della legge n. 388/2000) ed aveva proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso gli atti con i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva respinto le relative istanze. Le decisioni assunte dal Capo dello Stato a fronte dell'esperimento del suddetto rimedio giustiziale avevano positivamente affermato l'obbligo per l'Amministrazione di determinare i trattamenti economici dei ricorrenti ai sensi del citato art. 4, comma 9, della legge n. 425/1984, tenendo conto del superiore trattamento spettante ai colleghi dei ricorrenti collocati in ruolo in posizione postergata rispetto a quella occupata dai ricorrenti stessi. In data 9 luglio 2000, la Presidenza del Consiglio aveva pero' escluso l'attribuzione, in favore degli interessati, del trattamento economico come sopra determinato, fornendo parziale esecuzione a quattro delle nove decisioni assunte in esito ai ricorsi straordinari proposti. 2.1. Gli odierni impugnanti avevano allora proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato;

esso era stato accolto dal Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6697) ma la decisione ad essi favorevole da quest'ultimo adottata era stata annullata da parte della Suprema Corte di cassazione per difetto di giurisdizione (Cass. civ. Sez. Unite, 18 dicembre 2001, n. 15978). 2.1.1. Medio tempore, essi avevano proposto ulteriori istanze di esecuzione: la Presidenza del Consiglio, con nota del 3 febbraio 2003 (resa in esito alla trasmissione, da parte della Segreteria generale del Consiglio di Stato, degli schemi aggiornati dei rispettivi decreti individuali), aveva respinto le nuove richieste degli istanti, opponendo loro il disposto dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000. 2.2. La odierna parte ricorrente in ottemperanza aveva impugnato detta nota, ma il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sede di Roma - con la sentenza n. 4104/2010 aveva respinto il ricorso (avverso detta decisione reiettiva essi hanno proposto il ricorso in appello n. 7594/2010). 2.2.1. In seno al processo successivamente sfociato nella decisione reiettiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sede di Roma - n. 4104/2010, detto Giudice, con la ordinanza collegiale n. 6971 del 14 luglio 2004 aveva ritenuto non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 4, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 388/2000 per contrasto con gli articoli 3, 24, 100, 103 e 113 della Carta Fondamentale (nella parte in cui tale norma, esplicitando la portata retroattiva dell'abrogazione da essa contemplata, prevedeva che questa potesse travolgere anche posizioni individuali gia' riconosciute mediante sentenze o decisioni di ricorsi straordinari che erano ormai divenute definitive) rimettendo il relativo giudizio alla Corte costituzionale. La Corte costituzionale con la sentenza n. 282 del 15 luglio 2005, aveva affermato l'infondatezza della sollevata questione di costituzionalita'. 2.2.2. Avverso la sentenza reiettiva del Tribunale amministrativo regionale n. 4104/2010 la odierna parte ricorrente in ottemperanza ha quindi proposto il ricorso in appello n. 7594/2010. 3. Successivamente, ha proposto il ricorso in ottemperanza che viene alla decisione del Collegio (notificato il 16 giugno 2013 e depositato il 2 luglio 2013) merce' il quale si e' sostenuto che l'avvenuta piena giurisdizionalizzazione retroattiva del ricorso straordinario a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «disposizioni per lo sviluppo economico, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» impedisse di ricomprendere i decreti decisori nel perimetro applicativo di cui all'art. 50 della legge n. 388/2000 e, conseguentemente, non vi fossero ragioni ostative alla esecuzione del «giudicato» formatosi in favore di parte appellante;

in via subordinata sono stati riproposti i parametri di asserito conflitto della disposizione normativa suddetta non esaminati dalla Corte costituzionale nella decisione n. 282 del 2005 da essa resa nell'ambito del giudizio cognitorio innanzi al Tribunale amministrativo regionale cui si e' dianzi fatto riferimento ed in ogni caso, ex art. 112 comma III del cpa, e' stato proposto un petitum risarcitorio anche ex art. 2059 del codice civile nella eventuale e denegata ipotesi in cui si fosse affermata la impossibilita' di esecuzione dei detti decreti decisori. 4. In data 5 luglio 2013 la Presidenza del Consiglio dei ministri si e' costituita con atto di stile. 5. In data 26 giugno 2014 la odierna parte ricorrente in ottemperanza ha depositato una memoria puntualizzando e ribadendo le proprie tesi. 6. In data 18 settembre 2014 la odierna parte ricorrente in ottemperanza ha depositato una ulteriore memoria puntualizzando e ribadendo le proprie tesi. 7. In data 20 settembre 2014 la Presidenza del Consiglio dei ministri depositato una memoria chiedendo la reiezione del ricorso in ottemperanza in quanto inammissibile, e comunque infondato. 8. In data 25 settembre 2014 la odierna parte ricorrente in ottemperanza ha depositato una memoria di replica, puntualizzando le proprie tesi e confutando le deduzioni dell'intimata Presidenza del Consiglio dei ministri. 9. Con nota depositata il 29 settembre 2014 in vista della Camera di consiglio del 7 ottobre 2014 la parte ricorrente in ottemperanza ha dichiarato di rinunciare subordinatamente al petitum risarcitorio proposto: piu' in particolare, essa ha fatto presente che, per senso dello Stato, ove il petitum principale contenuto nel ricorso in ottemperanza fosse stato accolto, ovvero fosse stato accolto il petitum principale proposto nella parallela causa n. 7594/2010 del pari chiamata in decisione alla pubblica udienza del 7 ottobre 2014, essa avrebbe rinunciato alle domande risarcitorie proposte. 10. Alla Camera di consiglio del 7 ottobre 2014 la causa e' stata posta in decisione dal Collegio ed e' stata resa l'ordinanza collegiale n. 5538/2014, da intendersi integralmente richiamata e trascritta nel presente provvedimento, nell'ambito della quale il Collegio: a) in primo luogo non ha aderito alla richiesta di trattazione congiunta del presente ricorso in ottemperanza con il ricorso n. 7594/2010 del pari chiamato in decisione alla pubblica udienza del 7 ottobre 2014;

  1. secondariamente, datosi atto che nell'ambito del ricorso n. 7594/2010 del pari chiamato in decisione alla pubblica udienza del 7 ottobre 2014 la Sezione aveva deferito con ordinanza collegiale la controversia all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e' stata disposta la sospensione facoltativa del presente giudizio ex art. 295 cpc ed art. 79 del cpa, in attesa del pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella surrichiamata causa connessa. 11. In data 4 maggio 2016 la parte ricorrente in ottemperanza ha depositato una richiesta di revoca della ordinanza collegiale n. 5538/2014 suindicata, deducendo che: a) a seguito del deferimento del ricorso n. 7594/2010 all'Adunanza alenaria del Consiglio di Stato, quest'ultima con la ordinanza n. 7 del 14 luglio 2015 aveva sollevato una questione di costituzionalita' dell'art. 50 comma 4 della legge n. 388/2000 e sospeso il giudizio in attesa della decisione dalla Corte costituzionale adita;

  2. sussisteva l'interesse alla immediata decisione del ricorso in ottemperanza (ed all'accoglimento del medesimo) ovvero, in via subordinata, l'interesse a che le ulteriori questioni di costituzionalita' sollevate nel presente giudizio venissero sollecitamente rimesse alla Corte costituzionale affinche', (ove quest'ultima lo avesse ritenuto opportuno e conducente) potessero essere riunite al giudizio gia' pendente in conseguenza dell'ordinanza dell'Adunanza Plenaria n. 7 suindicata. 12. In data 6 ottobre 2016 la odierna parte ricorrente in ottemperanza ha depositato una ulteriore memoria puntualizzando e ribadendo le proprie tesi. 13. Alla Camera di consiglio del 3 novembre...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT