n. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 luglio 2017 -

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (codice fiscale 80007580279 - partita I.V.A. 02392630279), in persona del presidente della giunta regionale dott. Luca Zaia (codice fiscale ZAILCU68C27C957O), autorizzato con delibere della giunta regionale n. 897 del 13 giugno 2017 e n. 975 del 23 giugno 2017 (doc. n. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avvocati Ezio Zanon (codice fiscale ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale, prof. Luca Antonini (codice fiscale NTNLCU63E27D869I) del Foro di Milano e Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigi-manzi@ordineavvocatiroma.org);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017 sia nella sua interezza, sia in relazione agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

3;

4;

5 e 7. Fatto Con decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, il Governo ha dettato «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», ritenuta «la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attivita' dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale» e ritenuto altresi' «necessario garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area geografica europea». In particolare, l'art. 1 del decreto-legge («Vaccinazioni obbligatorie») stabilisce, al comma 1, che: «Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche' di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica;

b) anti-difterica;

c) anti-tetanica;

d) anti-epatite B;

e) anti-pertosse;

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;

g) anti-meningococcica B;

h) anti-meningococcica C;

i) anti-morbillo;

l) anti-rosolia;

m) anti-parotite;

n) anti-varicella.». Con tale disposizione si estende il novero delle vaccinazioni obbligatorie attualmente previste (la vaccinazione anti-difterica: legge 6 giugno 1939, n. 891;

la vaccinazione anti-tetanica: legge 5 marzo 1963, n. 292;

la vaccinazione anti-poliomielitica: legge 4 febbraio 1966, n. 51 e la vaccinazione anti-epatite virale B: legge 27 maggio 1991, n. 165), elevandole da quattro a dodici e includendovi anche l'anti-pertosse, l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, l'anti-meningococcica B, l'anti-meningococcica C, l'anti-morbillo, l'anti-rosolia, l'anti-parotite e l'antivaricella. Le uniche due ipotesi di esenzione dall'obbligo vaccinale previste dal decreto-legge sono: a) l'«avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica», che esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione (comma 2);

b) l'«accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta», che possono consentirne l'omissione o il differimento (comma 3). Nei commi successivi dello stesso articolo si prevede quindi un dettagliato sistema di controlli e sanzioni volto a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. In particolare, ai commi 4 e 5 si statuisce che: «4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e ai tutori e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'eta'. 5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza». Tale sistema e' integrato dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge, che disciplinano le modalita' di accesso dei minori alle istituzioni scolastiche ed educative in relazione all'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo l, comma 1. In particolare, l'art. 3, al comma 1, detta tempi e modi per la presentazione da parte dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e dei tutori, all'atto dell'iscrizione dei minori alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, della documentazione «comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'art. 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale», stabilendo, al comma 2, che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti - salva la disposizione transitoria dell'art. 5 per l'anno scolastico 2017/2018 - e' segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai responsabili delle suddette istituzioni, «all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'art. 1, commi 4 e 5». Al comma 3 del medesimo art. 3 si precisa quindi che per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, «la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso», mentre per gli altri gradi di istruzione «la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami». L'art. 4 regola poi l'inserimento dei minori nelle istituzioni scolastiche ed educative in relazione all'adempimento dell'obbligo vaccinale, prevedendo che: «1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti piu' di due alunni non vaccinati». L'art. 5 contiene disposizioni transitorie e prevede che «Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'art. 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 4. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018». L'art. 7, infine, contiene le disposizioni finanziarie affermando che l'unico maggior onere della normativa introdotta con il decreto-legge e' quella inerente alla formazione: «1. Agli oneri derivanti dall'art. 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». Lo scopo dichiarato della normativa impugnata e' di rendere obbligatorie le vaccinazioni nei confronti di malattie a rischio epidemico, al fine di raggiungere e mantenere «la soglia del 95 per cento, soglia raccomandata dall'OMS per la cosiddetta «immunita' di gregge», per proteggere, cioe', indirettamente anche...

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