n. 50 SENTENZA 7 febbraio - 10 marzo 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 3;

3, comma 2;

12, comma 1;

14, comma 1;

15, comma 1;

17, comma 1;

18, comma 1;

27, comma 1;

31, comma 1;

34, comma 1;

50, comma 1;

51, comma 1;

61, comma 6;

68, comma 7, e 80, comma 1, lettera b), della legge della Regione Liguria 2 aprile 2015, n. 11, recante «Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-10 giugno 2015, depositato in cancelleria il 15 giugno 2015 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Barbara Baroli per la Regione Liguria. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato l'8-10 giugno 2015, depositato il 15 giugno 2015 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato diversi articoli della legge della Regione Liguria 2 aprile 2015, n. 11, recante «Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma, della Costituzione. 1.1.- In primo luogo, il Governo censura gli artt. 2, comma l, 14, comma l, 15, comma l, e 17, comma l, della legge della Regione Liguria n. 11 del 2015. L'art. 2, comma l, della legge impugnata integra il primo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge reg. Liguria n. 36 del 1997, specificando che la pianificazione territoriale si svolge «nel rispetto delle competenze in materia di governo del territorio previste nell'ordinamento statale e regionale». L'art. 14, comma 1, della legge impugnata sostituisce integralmente l'art. 13 della legge reg. Liguria n. 36 del 1997, il cui comma 3 ora recita: «Il PTR assume il valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, anche in vista della successiva attribuzione ad esso del valore di Piano paesaggistico ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni, da conseguirsi mediante procedura di variante di cui all'articolo 16 o di accordo di pianificazione di cui all'articolo 57». L'articolo 15 della legge impugnata ha sostituito l'art. 14 della legge reg. Liguria n. 36 del 1997, che disciplina il procedimento per l'approvazione del Piano territoriale regionale (PTR) Vi si prevede che il piano e' trasmesso al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (di seguito MiBACT) ai soli fini dell'espressione di un parere. In termini analoghi l'art. 17 della legge impugnata, che ha sostituito l'art. 16 della legge reg. Liguria n. 36 del 1997, disciplina il procedimento di variante al PTR. Le norme citate (artt. 2, comma l, 14, comma l, 15, comma l, e 17, comma l) si porrebbero in contrasto con gli artt. 135 e 143 del decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (di seguito: codice dei beni culturali e del paesaggio), secondo cui la pianificazione paesaggistica avviene con un atto elaborato congiuntamente dalla singola regione e dal Ministero, con modalita' disciplinate da apposite intese che riguardano anche le successive modifiche, revisioni ed integrazioni, prima della sua approvazione da parte della regione interessata. Ne conseguirebbe la loro illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva alla potesta' esclusiva dello Stato la materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». 1.2.- L'art. 2, comma 3, della legge reg. Liguria n. 11 del 2015 - che sostituisce il comma 5 dell'art. 2 della legge reg. Liguria n. 36 del 1997 - violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui subordina il PTR (ivi compresa la parte dello strumento pianificatorio avente valore paesaggistico) ai piani di bacino e ai piani per le aree protette. Cio' in quanto, si sensi dell'art. 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli altri atti di pianificazione territoriale previsti dalle normative di settore. 1.3.- L'art. 3, comma 2, della legge reg. Liguria n. 11 del 2015 - il quale sostituisce il comma 3 dell'art. 3 della legge reg. Liguria n. 36 del 1997 - prevede che il PTR sia elaborato secondo le modalita' partecipative previste nell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 36 del 1997. Secondo l'art. 6 da ultimo citato, «[l]a Regione, la Citta' metropolitana, e le province, in vista della formazione, del monitoraggio e della variazione, in forma concertata dei rispettivi piani territoriali convocano apposite conferenze di pianificazione». Alle «conferenze di pianificazione» partecipano tutte le pubbliche amministrazioni rappresentative degli interessi pubblici coinvolti, le quali «espongono le proprie osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si da' atto nel relativo verbale ai fini della loro considerazione nel processo di pianificazione avviato». Ebbene, la disposizione regionale censurata, laddove implicitamente include anche il MiBACT tra le pubbliche amministrazioni partecipanti alle «conferenze di pianificazione», assegnandogli un ruolo meramente partecipativo e propositivo, violerebbe ancora una volta gli artt. 135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo i quali la pianificazione paesaggistica avviene con un atto elaborato congiuntamente dalla singola regione e dal MiBACT. 1.4.- L'art. 12, comma l, della legge reg. Liguria n. 11 del 2015, sostituisce l'art. 11 della legge reg. Liguria n. 36 del 1997, il cui comma 5 disponeva al momento del ricorso: «Il PTR puo' demandare al PTGcm e al PTC provinciale l'integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina di cui al comma 3, fornendo specifiche indicazioni in tal senso». Osserva il ricorrente come, tra gli elementi che possono essere integrati e sviluppati dal PTGcm (piano territoriale generale della citta' metropolitana) e dal PTC (piano territoriale di coordinamento) provinciale, figuri anche «la disciplina di tutela, salvaguardia, valorizzazione e fruizione del paesaggio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti territoriali che lo costituiscono» (art. 11, comma 3, lettera a), della legge reg. Liguria n. 36 del 1997). La disciplina regionale contrasterebbe, pertanto, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto le pertinenti norme statali (artt. 143, comma 9, e 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio) escludono che gli strumenti di pianificazione territoriale possano sostituirsi al piano paesaggistico. 1.5.- L'art. 18, comma l, della legge reg. Liguria n. 11 del 2015 ha introdotto nella legge reg. Liguria n. 36 del 1997 l'art. 16-bis, il cui comma 1 prevede che il PTR sia attuato «mediante progetti a scala urbanistica od edilizia, costituenti strumenti operativi da promuovere ed approvare da parte della Regione». Secondo il Governo, la mancata partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica contrasterebbe con l'art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio e, quindi, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (viene citata la sentenza di questa Corte n. 64 del 2015). Sotto altro profilo, non sarebbe dato comprendere se il procedimento di approvazione dei citati strumenti attuativi presupponga l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica (in conformita' con quanto stabilito dall'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio), ovvero sia sostitutivo della stessa, nonche' se il medesimo procedimento sostituisca anche il parere previsto dagli artt. 16 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica statale). 1.6.- L'art. 27, comma l, sostituisce l'art. 23 della legge regionale n. 36 del 1997, il cui comma 2 ora prevede: «Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTC provinciale il Consiglio provinciale ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS». Tale disposizione, nella parte in cui non contempla alcuna partecipazione del MiBACT alle attivita' di verifica dell'adeguatezza del PTC provinciale al PTR, si porrebbe anch'essa in contrasto con le previsioni di cui all'art. 145, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, con conseguente illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 1.7.- L'art. 34, comma l, della legge impugnata ha inserito nel corpo della legge reg. Liguria n. 36 del 1997, tra gli altri, l'art. 29-ter, il cui comma 3 prevede: «Per credito edilizio si intende la quantita' di superficie agibile della costruzione esistente oggetto di demolizione eventualmente ridotta in relazione alla destinazione d'uso degli edifici da demolire in base ai coefficienti previsti dal PUC (Piano urbanistico comunale) in funzione degli obiettivi di riqualificazione urbanistica perseguiti. Non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio gli edifici realizzati in assenza od in difformita' dai prescritti titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, se non previa loro regolarizzazione». Secondo il ricorrente, la disposizione citata, nel consentire il riconoscimento di un credito edilizio a fronte della demolizione di edifici o complessi di edifici realizzati in assenza o in difformita' dai...

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