n. 50 SENTENZA 24 - 26 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 4 a 19, 21, 22, 25, 42, 48, da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81, 83, da 89 a 92, 95, 105, 106, 117, 124, 130, 133 e 149 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosso dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia con ricorsi notificati il 4-10, il 4, il 6 (spedito per la notifica) e il 6-12 giugno 2014, depositati in cancelleria il 6, il 13 e il 16 giugno 2014 ed iscritti ai nn. 39, 42, 43 e 44 del registro ricorsi 2014. Visti gli atti di costituzione, di cui uno fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia, Luca Antonini e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Pio Marrone e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, con i ricorsi in epigrafe, hanno proposto varie questioni di legittimita' costituzionale della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che, complessivamente, investono cinquantotto commi del suo articolo 1. Le disposizioni censurate - per i motivi dalle singole ricorrenti, rispettivamente, illustrati ed in relazione ai parametri corrispondentemente evocati (dei quali specificamente si dira' nel Considerato in diritto) - sono, in particolare, quelle di cui ai seguenti commi del predetto art. 1: - da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48, sulla istituzione e disciplina delle «Citta' metropolitane»;

- da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83, sulla ridefinizione dei confini territoriali e del perimetro delle competenze delle Province («In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione»);

- da 89 a 92 e 95, concernenti modalita' e tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province ed allo scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti;

- 4, 105, 106, 117, 124, 130 e133, in tema di unioni e fusioni di Comuni;

- 149, sulla prevista predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di «appositi programmi di attivita'», per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma. 2.- In tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando la fondatezza di ciascuna delle questioni sollevate, sulla base di plurime argomentazioni (delle quali anche si dira' nel Considerato in diritto). 3.- Nella imminenza della udienza di discussione, ciascuna delle Regioni ricorrenti ha depositato memoria;

e, nei quattro correlativi giudizi, l'Avvocatura dello Stato ha depositato, a sua volta, altrettante memorie. Considerato in diritto 1.- Con i quattro ricorsi in epigrafe, che per la comunanza o connessione dei rispettivi oggetti, possono riunirsi per essere congiuntamente esaminati, le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia impugnano, complessivamente, cinquantotto commi dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), per contrasto con i parametri (congiuntamente o disgiuntamente evocati) di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 48, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, 119, 120, 123, primo comma, 133, primo e secondo comma, 136 e 138 della Costituzione, oltreche' all'art. 117, primo comma Cost., in relazione agli artt. 3 e 9 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439. A ciascun ricorso resiste il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato;

ma il suo atto di costituzione nel giudizio instaurato dalla Regione Lombardia va dichiarato inammissibile, perche' proposto oltre il termine perentorio di cui all'art 19, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, risultando depositato il 22 luglio 2014 e, quindi, il 31° giorno successivo alla scadenza del termine medesimo stabilito per il deposito del ricorso principale. 2.- Disaggregate dai singoli ricorsi e riaggregate - in relazione ai profili di coincidenza o complementarieta' delle disposizioni impugnate e dei parametri, in relazione a queste evocati - le questioni proposte dai ricorrenti, rispettivamente, coinvolgono: - la disciplina delle istituite «Citta' metropolitane», per quanto attiene ai commi da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48 del suddetto art. 1 della legge n. 56 del 2014;

- la ridefinizione dei confini territoriali e del quadro delle competenze delle Province, «in attesa della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione», quanto ai commi da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83 del medesimo art. 1;

- il procedimento di riallocazione delle funzioni "non fondamentali" delle Province (commi da 89 a 92 e 95 del citato articolo);

- la disciplina delle unioni e fusioni di Comuni (commi 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133);

- la prevista predisposizione di «appositi programmi di attivita'», di fonte ministeriale, per sostenere gli «interventi di riforma» di cui alla legge impugnata, e per la «attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 [Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135» (comma 149). 3.- Il primo gruppo di norme sottoposte al vaglio di costituzionalita' attiene, come evidenziato, alla istituzione e disciplina dell'ente territoriale, cosi' detto di «area vasta», delle «Citta' metropolitane» (funzionale al prefigurato disegno finale di soppressione delle Province con fonte legislativa di rango costituzionale). 3.1.- Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi della legge n. 56 del 2014: - 5, che istituisce le Citta' metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, e qualifica i principi della correlativa disciplina «di grande riforma economica e sociale», con riguardo alle aree metropolitane da adottare dalle Regioni autonome, in conformita' ai rispettivi statuti;

- 6, che disegna il territorio delle Citta' metropolitane in coincidenza «con quello della provincia omonima», facendo salva «l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe [...] per l'adesione alla citta' metropolitana»;

- 7, 8 e 9, individuativi degli organi di dette «citta'» [«a) il sindaco metropolitano;

b) il consiglio metropolitano;

c) la conferenza metropolitana»] e delle correlative funzioni;

- 10 e 11, sulle materie disciplinate dallo statuto, con previsione di delegabilita' di specifiche funzioni (da Comuni od unioni) alla Citta' metropolitana e viceversa;

- 12 e 18, sulla tempistica per la costituzione delle Citta' metropolitane;

- 13, sulla composizione e modalita' di elezione di una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della Citta' metropolitana;

- 14, sulla temporanea e limitata prorogatio dei poteri di Presidenti e Giunte delle Province in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014;

- 15, sulle prime elezioni del Consiglio metropolitano;

- 16, sulla successione delle Citta' metropolitane, nei rapporti attivi e passivi, e nell'esercizio delle funzioni, delle Province omonime, cui subentrano;

- 17, sulla procedura del potere sostitutivo ex art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), «in caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015»;

- 19, per il quale «il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo»;

- 21, sulla durata in carica del Consiglio metropolitano e sul termine relativo all'indizione delle nuove elezioni dello stesso Consiglio metropolitano, in caso di rinnovo del Consiglio del comune capoluogo;

- 22, sulla condizione della previa articolazione, in piu' Comuni, del territorio del Comune capoluogo, ai fini della eleggibilita' diretta (ove statutariamente prevista) del sindaco e del Consiglio metropolitano;

- 25, sulla composizione del «consiglio metropolitano» (eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Citta' metropolitana);

- 42, sulla conferenza metropolitana, «composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana»;

- 48, sulle disposizioni e sul trattamento economico applicabili al personale delle Citta' metropolitane. 3.2.- Nell'economia delle numerose censure formulate dalle Regioni ricorrenti con riguardo al quadro delle sopra citate disposizioni, rilievo preliminare (e potenzialmente assorbente) assumono, nell'ordine, quella che denuncia il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., sul presupposto che la istituzione e la disciplina delle Citta' metropolitane non rientri in alcuno dei tre ambiti di competenza legislativa statale individuati tassativamente nella richiamata norma costituzionale;

e quella che deduce la violazione dell'art. 133, primo comma, Cost., per il quale - ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali e della perimetrazione delle Citta' metropolitane nell'ambito di una Regione - lo Stato potrebbe intervenire con proprie leggi, ma solo "su iniziativa dei Comuni sentita la stessa Regione" e, quindi, all'esito di un procedimento legislativo cosiddetto...

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