n. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 agosto 2018 -

Ricorso, ex art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Abruzzo n. 11 dell'8 giugno 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 65-speciale del 20 giugno 2018, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 2 agosto 2018, per contrasto con l'art. 25, comma 2, della costituzione e con l'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale, quale norma interposta. Fatto In data 20 giugno 2018 e' stata pubblicata, sul n. 65-speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la legge regionale n. 11 dell'8 giugno 2018, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)». Una delle disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali ed e' violativa di previsioni costituzionali, nonche' illegittimamente invasiva delle competenze dello Stato;

si deve pertanto procedere con il presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale con conseguente annullamento sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto - 1.1. La legge della Regione Abruzzo n. 11 dell'8 giugno 2018, «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)», ha previsto, all'art. 8, la «sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 28/2017», che irroga sanzioni amministrative per violazioni di varie disposizioni in tema di Gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici, cosi' disponendo: «1. L'art. 30 della legge regionale n. 28/2017 e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Sanzioni) 1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative: a) da euro 200,00 a euro 1.000,00 per chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;

  1. da euro 50,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segna catture o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo e le altre disposizioni contenute nell'art. 20, comma 8;

  2. da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con modalita' e tecniche vietate ai sensi dell'art. 28, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

  3. da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni pesce pescato in violazione della disposizione di cui all'art. 25;

  4. da euro 50,00 a euro 300,00 per la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, di uso civico od in acque soggette a concessioni amministrative in mancanza di permesso rilasciato dal titolare o dal concessionario;

    .0 da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'art. 24, commi 1, 2, 3 e 4;

    oltre alle sanzioni penali e al risarcimento del danno, e' disposta dalla Regione la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni;

  5. da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni delle disposizioni di cui: alle linee guida adottate ai sensi dell'art. 10, al provvedimento dirigenziale previsto nell'art. 7, comma 4, al calendario ittico di cui all'art. 9 e alle modalita' di pesca notturna dell'anguilla e per il carp-fishing di cui all'art. 24, comma 18;

  6. da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni alle disposizioni relative alle zone a regolamentazione particolare;

    1) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca utilizzando attrezzi non consentiti o con modalita' o tempi diversi da quelli previsti;

  7. da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca in acque non destinate alla pesca professionale;

  8. da euro 500,00 a euro 3.000,00 per qualsiasi semina o immissione di materiale ittico non autorizzata dalla Regione;

    la sanzione e' raddoppiata se la semina non autorizzata riguarda specie ittiche non autoctone;

  9. da euro 100,00 a euro 500,00 per il rilascio nelle acque...

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