n. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 agosto 2016 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Provincia di Bolzano in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 2, 3, comma 2 e 4, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano n. 14 del 20 giugno 2016, pubblicata nel Supplemento n. 8 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 giugno 2016, n. 25/I-II, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016. Fatto In data 21 giugno 2016 e' stata pubblicata, sul Supplemento n. 8 al n. 25/I-II del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, la legge della Provincia di Bolzano n. 14 del 20 giugno 2016, recante «modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione». Svariate disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze provinciali e sono violative di previsioni statutarie e costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato;

si deve pertanto procedere con il presente atto alla loro impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale in parte qua, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1. Sotto l'apparenza di una semplice integrazione di talune leggi provinciali in materia di istruzione, con la legge che oggi si impugna la Provincia di Bolzano ha inteso in realta' introdurre, come si vedra', sostanziali e sistematiche innovazioni alla regolamentazione della materia della istruzione pubblica nella provincia. 1.1 E, invero, per quanto qui interessa, con l'art. 1 della legge n. 14/2016 il legislatore provinciale, introducendo Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante «Autonomia delle scuole», con il comma 2 ha aggiunto, dopo l'art. 13 della detta legge provinciale n. 12/2000, l'art. 13-bis (Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche), che cosi' espressamente dispone: «1. La valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche si orienta agli obiettivi e all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa nonche' al profilo professionale dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche. Essa comprende la valutazione del servizio in anno di prova, la valutazione del servizio annuale e la valutazione del servizio globale, che viene effettuata un'unica volta nell'arco dell'incarico dirigenziale. 2. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione sono da considerare i seguenti ambiti: a) competenze gestionali ed organizzative;

  1. competenze nell'ambito della gestione e dello sviluppo del personale;

  2. contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli alunni e delle alunne;

  3. promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunita' scolastica e dei rapporti con il contesto sociale e territoriale;

  4. processi e misure di miglioramento conseguenti alla valutazione interna ed esterna. 3. L'intendente scolastica o l'intendente scolastico competente provvede alla valutazione del servizio sulla base di una proposta di valutazione elaborata da un'ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico ovvero da un team di valutazione. A tal fine trovano applicazione le seguenti disposizioni: a) la valutazione del servizio in anno di prova si riferisce al primo anno di lavoro e riguarda tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o ispettori scolastici;

    per le scuole delle localita' ladine il team di valutazione e' composto da un'ispettrice scolastica o un ispettore scolastico e da una o un dirigente dell'Intendenza scolastica ladina;

  5. la valutazione del servizio annuale e' una valutazione in itinere;

    la proposta di valutazione viene elaborata da un'ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico;

  6. la valutazione del servizio globale viene effettuata una volta nell'arco dell'incarico dirigenziale e concerne tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o da due ispettori scolastici. 4. Su richiesta della dirigente scolastica o del dirigente scolastico l'intendente scolastica o l'intendente scolastico competente puo' approvare anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale. 5. Le singole Intendenze scolastiche definiscono, con riferimento alle loro diverse realta', gli indicatori e i dettagli operativi per la valutazione del servizio. 6. Con contratto collettivo provinciale vengono definiti l'ammontare del fondo per l'assegnazione della retribuzione di risultato e i criteri di assegnazione.». 1.2. Con il successivo comma 2 dell'art. 3, nell'introdurre Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione», la legge n. 14/2016 ha aggiunto, dopo l'art. 1-quinquies della legge da ultimo citata, gli articoli 1-sexies, 1-septies e 1-octies. Per quanto qui interessa, l'art. 1-septies (Valutazione delle competenze) cosi' recita: «1. Le istituzioni scolastiche possono sviluppare, fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, una propria modalita' di valutazione delle competenze. La Giunta provinciale definisce i rispettivi criteri e modalita'. 2. Inoltre, sulla base di un'impostazione didattica che comprende anche una modalita' di valutazione di cui al comma 1, possono essere formate classi o gruppi che differiscono dall'anno di corso e che possono essere composte da alunne e alunni di eta' diversa. 3. Sulla base della modalita' di valutazione di cui al comma 1, l'istituzione scolastica puo' scegliere di sostituire la valutazione in cifre e di decidere l'ammissione o non ammissione alla classe successiva delle alunne e degli alunni esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali. 4. Nel caso di trasferimento ad altra scuola, il consiglio di classe della scuola di provenienza indica l'anno di corso in cui inserire l'alunna o l'alunno. Sono comunque da osservare le disposizioni per l'esame conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione. 1.3. Infine, con il comma 4 dell'art. 4, la L.P. n. 14/2016, nel modificare la legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante», ha aggiunto all'art. 12 della stessa, dopo il comma 6, due ulteriori commi: «6-bis. Qualora non dovesse essere possibile occupare tutti i posti di cui al comma 5 con la predetta procedura di selezione, le istituzioni scolastiche possono bandire la procedura selettiva anche per persone esterne alla categoria professionale del personale docente. In tali casi l'incarico alla medesima persona non puo' superare la durata complessiva di 36 mesi e non e' rinnovabile. 6-ter. In alternativa all'assegnazione dei posti di cui al comma 6-bis i posti rimanenti possono essere assegnati mediante contratti con cooperative sociali o strutture simili. In questi casi i rispettivi importi vengono assegnati tramite il finanziamento scolastico al bilancio dell'istituzione scolastica per il finanziamento degli incarichi.». Le disposizioni sopra riprodotte, come si va qui di seguito ad illustrare, sono sotto piu' profili violative delle previsioni dello Statuto e invasive della competenza statale;

    sono pertanto costituzionalmente illegittime, e tali devono essere dichiarate alla luce dei seguenti motivi in punto di diritto. 2.1. Va premesso che l'art. 9, primo comma, n. 2, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) conferisce alle province autonome la competenza ad emanare norme legislative in materia di «istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)». Tale potesta' normativa, tuttavia, deve sottostare ai limiti indicati dall'art. 9 stesso (1) , che si identificano con quelli previsti dai precedenti articoli 4 (2) e 5 (3) dello Statuto. 2.2. Successive norme - di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di ordinamento scolastico - sono quindi intervenute a dare esecuzione alla previsione statutaria, tutte confermando pienamente i limiti dei poteri della provincia: cosi', il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il...

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