n. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 aprile 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17, «Disposizioni urgenti in materia di geotermia», pubblicata nel B.U.R. Toscana del 25 febbraio 2015, n. 8, quanto all'art. 1, commi 1 e 2, per violazione dei principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» prevista dall'art. 117, comma 3, Cost., del principio di leale collaborazione, e del vincolo del rispetto dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali previsto dal medesimo art. 117, comma 1, Cost, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. La predetta legge della Regione Toscana viene impugnata con riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2015, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per i seguenti motivi. Motivi 1) L'art. 1, commi 1 e 2, della l.r. n. 17/2015 e' illegittimo per violazione dei principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» prevista dall'art. 117, comma 3, Cost. e del principio di leale collaborazione. I commi l e 2 dell'articolo 1, della legge della Regione Toscana del 16 febbraio 2015, n. 17 recitano: «1. Al fine di assicurare l'installazione di 150 MW di potenza geotermoelettrica aggiuntiva, garantendo la sostenibilita' ambientale e socio economica dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione: a) il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire;

  1. i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio. 2. Fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 1 e, comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonche' degli atti ad essi preordinati relativi all'alta ed alla media entalpia». 1.1. - Le descritte norme nel prevedere la sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca geotermica e delle relative proroghe, nonche' degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi e degli atti ad essi preordinati relativi all'alta e media entalpia, fino all'intervenuta determinazione del numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei relativi criteri di distribuzione territoriale, si riflettono negativamente sugli...

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