n. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2015 -

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA (Sezione civile) Riunita in Camera di consiglio nelle persone dei signori: Dott.ssa Anna Rombola' - Presidente;

Dott. Giuseppe Cardona - Giudice;

Dott.ssa Emanuela Rizzi - Giudice relatore, ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva assunta a seguito della discussione delle parti, nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;

letti gli atti e i documenti di causa;

Osserva che con ricorso depositato il 2 aprile 2012 la Curatela del Fallimento Etty Mancini Moda srl ha chiesto di dichiarare l'estensione del fallimento ex art 147, co. 5, l.f. nei confronti di E.T. Moda Fashion srl (gia' E.T. Moda Fashion sas di Rito Giuseppe), Rito Giuseppe persona fisica e impresa individuale, deducendo l'esistenza di una societa' di fatto tra tali soggetti, la Etty Mancini Moda srl e la Kalos srl (gia' dichiarata fallita con sentenza n. 5/2011 del Tribunale di Vibo Valentia);

in particolare, a sostegno della propria domanda, la Curatela ricorrente ha dedotto che la societa' fallita e resistenti hanno svolto la loro attivita' commerciale nel medesimo locale, utilizzato il medesimo data base contenente i dati di clienti e fornitori, lo stesso POS, si sono avvalsi dei medesimi dipendenti e che tra tali soggetti vi sono stati movimenti irregolari di denaro privi di idonea giustificazione commerciale con conseguente confusione contabile tra gli stessi;

con memoria del 29 maggio 2012 si costituivano E.T. Moda Fashion srl e Rito Giuseppe in proprio e in qualita' di legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, eccependo l'inammissibilita' del ricorso per impossibilita' di estendere il fallimento alla societa' di fatto quando il fallimento originario riguardi, come nel caso di specie, non un imprenditore individuale come previsto dall'art. 147 l.f., ma una societa' a responsabilita' limitata, nonche' l'infondatezza delle deduzioni avversarie;

con sentenza n. 21/2012 il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava il fallimento di E.T. Moda Fashion srl, Rito Giuseppe persona fisica e impresa individuale;

avverso tale sentenza proponevano reclamo i soggetti dichiarati falliti;

con sentenza n. 1722/2013 la Corte di Appello di Catanzaro rilevava d'ufficio la mancata citazione, nella fase prefallimentare, dell'originario creditore istante il fallimento della Etty Mancini Moda srl e, pertanto, dichiarava la nullita' della sentenza impugnata;

riassunto il giudizio avanti questo Tribunale e integrato il...

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