n. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2014 -

TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione civile Il Tribunale di Tivoli, nella persona del Giudice unico dott. Alessio Liberati, nel procedimento iscritto al numero 3169/2012 RG e proposto dalla sig.ra R. A., nata a R. il CF. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Acquaviva, PEC carloacquaviva@ordineavvocatiroma.org, giusta delega in atti, attore nei confronti del sig. D. L. R., nato a R. il CF. rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Giuliani, PEC carlo.giuliani@pecavvocatitivoli.it, giusta delega in atti, convenuto ha pronunciato la seguente ordinanza con la quale si solleva di ufficio questione di legittimita' costituzionale In fatto Si sta svolgendo, innanzi al tribunale di Tivoli, un giudizio per la separazione delle parti sopra indicate, attualmente coniugate. A seguito di regolare costituzione - con la parte attrice assistita da avvocato di fiducia ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed il convenuto assistito anche esso da avvocato di fiducia - e' stato concesso termine per la presentazione di memorie prescritte dall'art. 183 c. 6 cpc, in vista della udienza di trattazione ed ammissione dei mezzi istruttori. In data 8.10.2014 e' comparso personalmente il convenuto, rappresentando che: dal mese di marzo 2014 aveva perso il lavoro, come provato da documentazione attestante lo stato di disoccupazione che ha prodotto, nel 2013 aveva raggiunto un reddito di euro 17.905,13, che non gli consente di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per l'anno in corso;

ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o, in subordine, il rinvio a data dell'anno 2015, a partire dal quale avrebbe potuto godere del beneficio, che il proprio difensore non era comparso a seguito di accordi specifici, non potendo Egli corrispondere la tariffa professionale prescritta per le attivita' giudiziali svolte, eventualmente, nell'anno in corso. Il tribunale si e' riservato. In diritto Ritiene il tribunale che dagli atti di causa emerga con chiarezza che, allo stato attuale della legislazione, il convenuto non puo' essere ammesso a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Infatti, con decreto 1° aprile 2014 il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia ed il Ragioniere generale dello Stato hanno stabilito l'adeguamento, previsto dall'art. 77 del testo unico, relativo al limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aggiornando l' importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del...

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