n. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 gennaio 2018 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80124030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 30 ottobre 2017, n. 41, pubblicata sul B.U.R. n. 109 dell'8 novembre 2017 recante le «Disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali - Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004 n. 5 (norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati)», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 2017. Con la legge regionale n. 41/2017 indicata in epigrafe, che consta di 3 articoli, recante le «Disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali - modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004 n. 5 (norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati)», la Regione Calabria ha dettato disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali e ha modificato la legge 23 febbraio 2004 n. 5, che conteneva le «Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati». E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Calabria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare con l'illustrazione dei seguenti Motivi L'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 41/2017 viola l'art 117, primo comma, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione. La norma contenuta nell'art. 1 della legge regionale n. 41/2017 citata aggiunge il comma 1-bis alla legge regionale n. 5/2004 citata recante le «Norme per l'individuazione di prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati», prevedendo che i locali particolari ove effettuare la produzione e la stagionatura di prodotti a base di latte ottenuti con attrezzature e metodologie tradizionali possano avere: «a) pareti geologicamente naturali;

  1. muri, pavimenti, soffitti e porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o...

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