n. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 febbraio 2016 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;

Contro la Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica, resistente;

Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 6, comma 3, 7 comma 6, e 8 comma 4, della legge regionale Liguria 22 dicembre 2015, n. 22, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilaneio dell'attivita' edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio»), pubblicata sul BUR n. 22 del 23 dicembre 2015. La Regione Liguria ha approvato ed emanato la legge n. 22/2015 con cui in dodici articoli ha introdotto modifiche alla precedente legge regionale n. 49/2009 in materia edilizia e urbanistica. Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, alcune di queste nuove norme sono in contrasto con la Costituzione in quanto invadono indebitamente la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di pianificazione paesaggistica, competenza che come noto lo Stato ha esercitato con il decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Altre norme, invece, pur appartenendo alla competenza legislativa regionale, non rispettano i principi fondamentali dettati dallo Stato nella specifica materia, e dunque si pongono ugualmente in contrasto con i criteri di riparto previsti dalla Costituzione. Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve impugnare la legge regionale in questione, limitatamente alle norme in epigrafe indicate, per il seguenti Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. L'art. 6, comma 3, che modifica l'art. 5, comma 3, della precedente legge regionale n. 49/2009, dispone che «per gli edifici ricadenti nel territorio dei parchi si applica la disciplina relativa agli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d'uso stabilita nei relativi piani, salva la facolta' di ogni Ente Parco di individuare con apposita deliberazione comportante variante al vigente piano del Parco le aree in cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 4, fermo restando il rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell'Ente Parco per ogni singolo intervento, nonche' le esclusioni di cui ai corrimi 1 e 2». La disposizione attribuisce all'Ente Parco la facolta' di individuare, attraverso una apposita deliberazione, le aree del territorio del parco in cui e' possibile effettuare interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d'uso. Detta deliberazione costituisce automaticamente «variante al piano del Parco». La norma si presenta incostituzionale sotto diversi profili. In primo luogo, contrasta con l'art. 12, commi 3 e 6, della legge n. 394/1991 («Legge quadro sulle aree protette») che, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonche' storici, culturali, antropologici tradizionali nel territorio del Parco e' affidata all'Ente parco ed e' perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, il quale suddivide il territorio sulla base del grado di protezione. La formulazione della disposizione censurata, nel prevedere che tale disciplina si applichi in modo...

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