n. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 26 marzo 2015 -

del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587) e del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege sono domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

avente ad oggetto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili in relazione alla sentenza n. 16305/13 in data 12 marzo/28 giugno 2013 (doc. 4). con la quale e' stato respinto il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione proposto dalla scrivente difesa erariale nell'interesse del Governo avverso la decisione del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 6083/2011 che, in riforma della favorevole sentenza del TAR (recante declaratoria di inammissibilita' del ricorso introduttivo per difetto assoluto di giurisdizione ex art. 31 del R.D. n. 1054/1924, ora art. 7, co. 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 104/10), aveva affermato la sindacabilita', ad opera del giudice amministrativo, della deliberazione del Consiglio dei Ministri di non avviare le trattative per la stipula dell'intesa ex art. 8, co. 3, Cost. Fatto Con il ricorso dinanzi al Tar per il Lazio, sede di Roma, notificato il 3 febbraio 2004, depositato il successivo 19 febbraio ed iscritto al n. 1762/2004 di R.G., l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (d'ora in poi UAAR), associazione non riconosciuta di "atei ed agnostici" costituita con atto notarile del 13.3.1991, ha chiesto l'annullamento della delibera del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003 (e della conseguente nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio in data 5 dicembre 2003), con la quale il Governo, recependo e facendo proprio il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha deciso di non avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, ritenendo, in sostanza, che la professione dell'ateismo non possa essere assimilata ad una "confessione religiosa" nell'accezione recepita dal legislatore costituente. In particolare nell'estratto del verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 27.11.2003 (doc. 1) si legge testualmente quanto segue: "in merito alla richiesta avanzata dall'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, il Consiglio dei Ministri - nel condividere il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato - si pronuncia collegialmente per il diniego all'avvio delle procedure finalizzate alla conclusione di un'intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione". Omissis. Il Presidente: Berlusconi Il segretario: Letta» Con sentenza n. 12359/08 depositata il 31.12.2008 (doc. 2), il TAR per il Lazio, sezione I, nel condividere l'eccezione pregiudiziale formulata dall'Avvocatura dello Stato, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art. 31 r.d. 26.6.1924, n. 1054 ritenendo che la determinazione impugnata rivestisse natura di atto politico "non giustiziabile". L'UAAR si e' appellata al Consiglio di Stato che, con la decisione della Sez. IV, n. 6083/11, depositata il 18 novembre 2011 (doc. 3), ha accolto il gravame e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza del TAR, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice ex art. 105 c.p. a. Secondo il Consiglio di Stato, "l'organizzazione richiedente" sarebbe titolare di un interesse giuridicamente rilevante ad essere qualificata come confessione religiosa;

"l'accertamento preliminare se l'organizzazione richiedente sia o meno riconducibile alla categoria delle confessioni religiose" costituirebbe mera espressione di discrezionalita' tecnica della P.A. e, pertanto, sarebbe sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimita';

"di conseguenza, quanto meno l'avvio delle trattative puo' addirittura considerarsi obbligatorio sol che si possa pervenire a un giudizio di qualificabilita' del soggetto istante come confessione religiosa, salva restando da un lato la facolta' di non stipulare l'intesa all'esito delle trattative ovvero - come gia' detto - di non tradurre in legge l'intesa medesima, e dall'altro lato la possibilita', nell'esercizio della discrezionalita' tecnica cui si e' accennato, di escludere motivatamente che il soggetto interessante presenti le caratteristiche che le consentirebbero di rientrare fra le "confessioni religiose" (cio' che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT