n. 5 ORDINANZA 14 - 18 gennaio 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), promosso dal Tribunale di Sanremo nel procedimento vertente tra A. G. ed altri e Pietro Mazzoni Ambiente s.p.a. ed altra con ordinanza del 26 gennaio 2012, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 26 gennaio 2012, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), laddove dispone che: «in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti»;

che il giudice rimettente muove dalla premessa che tale disposizione sia stata adottata dal Governo sulla scorta della delega promanante dall'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), il quale, sub lettera p), numero 3), aveva stabilito la «previsione di un regime particolare di solidarieta' tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda»;

che il giudice a quo ne desume, in punto di non manifesta infondatezza, che la norma emanata dal legislatore delegato, a fronte di un criterio direttivo indicato in modo cosi' specifico, avrebbe assunto una portata eccessivamente ampia, prevedendo una solidarieta' del committente verso i lavoratori utilizzati nell'appalto senza ulteriori precisazioni e cosi' violando le prescrizioni contenute nella delega, non solo perche'...

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