n. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2012 -

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 145 del 2012, proposto da: U. F., rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Ciambrone e Antonella Mascaro, con domicilio eletto presso Paolo Iati' in Reggio Calabria, via Cattolica dei Greci n. 38, contro Ministero della giustizia - Provveditorato regionale per la Calabria - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;

per l'annullamento del provvedimento di rigetto prot. n. 652, fsc. 41463 dell'istanza di trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992 presentata dal sig. F. in data 25 ottobre 2011, emesso dal Ministero della giustizia -Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione, datato 19 gennaio 2012 e notificato all'interessato in data 25 gennaio 2012, unitamente al decreto n. 02.2012 del 3 febbraio 2012 di annullamento ex tunc dei provvedimenti n. 64/2011 e n. 92/2011 di collocamento in congedo straordinario per assistenza a disabile in situazione di gravita', disposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale della Calabria, con sede in Catanzaro, notificato all'interessato in data 3 febbraio 2012, nonche' di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia - Provveditorato regionale per la Calabria - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 1. Con ricorso notificato in data 29 febbraio 2012 e depositato in data 21 marzo 2012 F. U., assistente capo di Polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa circondariale di Palmi, impugnava sia il provvedimento prot. n. 652 del 19 gennaio 2012 di rigetto dell'istanza del 25 ottobre 2011, con la quale aveva chiesto di essere trasferito ai sensi della legge n. 104/1992 per poter assistere il proprio zio e protutore A. S., che il decreto n. 2/2012 con il quale in data 3 febbraio 2012 l'Ufficio dell'organizzazione, delle relazioni, del personale e della formazione del Ministero della giustizia aveva annullato ex tunc i provvedimenti n. 64/2011 e n. 92/2011, rispettivamente del 21 giugno 2011 e 9 agosto 2011, con i quali il ricorrente era stato collocato in congedo straordinario per assistenza a disabile in situazione di gravita' per un totale di centoventi giorni (decorrenti rispettivamente dal 1° luglio 2011 per giorni sessanta e dal 30 agosto 2011 per ulteriori giorni sessanta). Con lo stesso decreto n. 2/2012 era stata disposta nei confronti del F. la contestuale decadenza da ogni trattamento economico. La domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 652 del 19 gennaio 2012 e' stata definita con sentenza parziale. Quanto alla restante parte del gravame, a sostegno del decreto n. 2/2012 il Direttore dell'ufficio evidenziava che, a seguito del riesame della documentazione prodotta dal dipendente, era emerso che il congiunto S. A. al quale era fornita l'assistenza, non era il padre, come dichiarato dallo stesso F. nella domanda di congedo, ma lo zio materno, nominato protutore con decreto del giudice tutelare del 5 settembre 1985, quando il dipendente era minorenne. Rilevava, dunque, sia la non veridicita' del contenuto della dichiarazione resa dall'interessato che la circostanza che lo zio non rientrava nel novero dei congiunti disabili per i quali l'art. 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede il beneficio del congedo straordinario a favore del lavoratore che con lui convive. 2. Avverso il predetto annullamento in autotutela insorgeva il dipendente, denunciandone l'illegittimita' per errore di fatto, travisamento, eccesso di potere, difetto di motivazione, disparita' di trattamento e manifesta ingiustizia. Evidenziava il ricorrente di aver perso il padre nel 1977, quando aveva solo quattro anni, e di aver conosciuto come unico padre il sig. S., marito della sorella della propria madre...

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