n. 49 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2016 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO Sezione 1 riunita con l'intervento dei signori: Spagnuolo Mario - Presidente;

Durante Nicola - relatore;

Maione Francesco Maria - giudice, ha emesso la seguente ordinanza: sull'appello n. 362/2015 spedito l'11 febbraio 2015;

avverso la sentenza n. 3635/2014 Sez. 4 emessa dalla Commissione tributaria provinciale Cosenza;

Contro: Scarlato Gennaro, via Cassiodoro n. 44, 87067 Rossano, difeso da: Malta Giovanni, via Cassiodoro n. 44, 87067 Rossano, proposto dall'appellante: Ag. Entrate Direzione provinciale Cosenza. Atti impugnati: avviso di accertamento n. 80801CG00020/2009 Irpef-Altro 2004;

avviso di accertamento n. 80801CG00020/2009 IVA-Altro 2004;

avviso di accertamento n. 80801CG00020/2009 IRAP 2004. Svolgimento del processo L'Agenzia delle entrate appella la sentenza della CTP di Cosenza, Sez. IV, n. 3636/04/2014, depositata il 5 giugno 2014, che ha accolto un ricorso relativo ad una rettifica del reddito ai fini Irpef ed IVA per l'anno 2004. Il contribuente ha controdedotto e spiegato appello incidentale sulla mancata condanna alle spese dell'amministrazione soccombente. Con successiva memoria ha eccepito l'inammissibilita' dell'appello per omesso deposito dell'avviso di spedizione dell'appello. All'udienza del 23 marzo 2016, sulle conclusioni come da verbale e sentito il relatore, la causa e' stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione L'eccezione di inammissibilita' e destituita di fondamento, avendo prodotto l'ente impositore un documento, riportante la data di spedizione attestata dalla Posta, la quale, in quanto terzo addetto alla notifica, e deputata a certificare incontrovertibilmente di avere ricevuto l'atto in questione in quella (cfr. Cassazione civ., Sez. tribunale, 10 agosto 2010 n. 18551). Nel merito, l'appello e' infondato e va respinto. Ed invero, la decisione impugnata ha ritenuto invalido l'atto di rettifica perche' motivato per relationem al processo verbale della Guardia di finanza, la quale, a sua volta, ha utilizzato «rilievi e congetture non concordanti e non dimostrabili». Sul punto, occorre premettere che nessuna violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 puo' ascriversi all'atto impositivo a cagione della sua motivazione per relationem alle conclusioni della Guardia di finanza, quando si tratti di documento formato nel contraddittorio con la parte privata che, avendolo sottoscritto, ne ha piena conoscenza (cfr. Cassazione civ...

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