n. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 settembre 2015 -

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO (III Sezione Penale) Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Vascellaro, nell'ambito del procedimento penale n. 3103/15 R.G.T. a carico di S.P., nato a ... e in atti sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, difeso di fiducia dagli avvocati Antonino Reina e Marco Lo Giudice del Foro di Palermo, nel quale si sono costituiti parti civili: V.S. R. nato a... il... e G.A. nata a... il... (genitori di...) difesi dall'avv. Renato Bocina del Foro di Palermo;

V.A. nato a... il... (fratello di V.G. ) difeso dall'avv. Ennio Tinaglia del Foro di Palermo;

S.F. nato a... il... (fidanzato di V.G.) difeso dall'avv. Giuseppe Di Cesare del Foro di Palermo;

Sentiti il Pubblico Ministero e le Difese delle parti civili;

Ha pronunciato in camera di consiglio, sulla eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 87 comma 3 c.p.p. sollevata dal difensore dell'imputato per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la seguente ordinanza. S. P. e' stato tratto in arresto in flagranza dei seguenti reati: A) reato p. e p. dall'art. 589 comma 2 c.p. perche', alla guida del furgone Fiat Doblo' tg...., per negligenza, imprudenza e imperizia e in particolare per violazione degli art. 141 commi 1, 2 e 4 C.d.S. e 191 commi 1 e 2 C.d.S., cagionava la morte del pedone V.G. B) reato p. e p. dall'art. 189 all'obbligo di prestare assistenza. I suddetti reati sono stati commessi in... alle ore... circa del giorno... in via... all'altezza del civico n.... Con aggravio di recidiva reiterata. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87 comma 3 c.p.p. per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, e' stata posta dalla difesa dell'imputato alla udienza del 7.8.2015, in cui il patrono dello S. ha chiesto l'ammissione al rito abbreviato, nulla opponendo le parti civili, rito cui l'imputato e' stato ammesso alla medesima udienza. Alla medesima udienza la difesa dell'imputato ha domandato altresi' la citazione quale responsabile civile della Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., sulla quale questo Giudice si e' riservato, senza disporne quindi la estromissione, stante la pendenza della questione di legittimita' costituzionale. Cio' premesso, per quanto attiene alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' - gia' sollevata innanzi alla Consulta, in altra analoga fattispecie di reato, dalla Corte di appello di Milano con ordinanza del 12.5.2014 - si deve considerare che l'art. 87 comma 3 c.p.p., introdotto direttamente con il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 di approvazione del codice di procedura penale e mai modificato o sostituito, stabilisce che «l'esclusione del responsabile civile e' disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato». La disposizione e' gia' stata esaminata sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione. La Corte costituzionale, nella ordinanza n. 247 del 21 maggio-luglio 2008, si pronunciava su una questione di costituzionalita' sollevata dal G.U.P. del...

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