n. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 luglio 2017 -

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12 Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale dell'Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 10 maggio 2017, rubricata «Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari», in relazione al suo art. 3, comma 3. La legge regionale dell'Abruzzo n. 30 del 2017 ha la finalita', illustrata nel suo art. 1, di garantire in tutto il territorio regionale: l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative in materia di uso del demanio marittimo ricreativo da parte dei comuni costieri (comma 1);

il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili con finalita' turistico-ricreative in base a procedure di selezione tra i candidati potenziali ispirate a criteri di imparzialita', trasparenza, valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e tutela degli investimenti, «cosi' come previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25» (1) . Cio', «nelle more della revisione del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative in conformita' ai principi di derivazione europea» (comma 2);

adeguate e omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo (comma 3);

la tutela dell'affidamento di concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative «nei limiti precisati dal diritto eurounitario» (comma 4). A fronte dell'enunciazione di tali obiettivi, disposizioni immediatamente precettive - fatta eccezione per le disposizioni finanziarie dell'art. 4 e quelle sull'entrata in vigore dell'art. 5 - sono contenute esclusivamente nell'art. 3, rubricato «Funzioni della Regione e dei Comuni». I primi due commi di questo articolo delineano le funzioni rispettivamente assegnate alla Regione e ai comuni. Il successivo comma 3 prevede quanto segue: «Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009». La norma e' illegittima per il seguente M o t i v o In relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost. violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile». La portata e gli obiettivi dell'intervento regionale risulterebbero scarsamente intellegibili senza un inquadramento dell'intervento medesimo nel contesto che attualmente caratterizza il settore delle concessioni del demanio marittimo a uso turistico-ricreativo. Prima di entrare nel merito delle censure che si andranno a proporre, sembra quindi opportuno, da un lato, ripercorrere le vicende normative che hanno caratterizzato l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle contestazioni che la Commissione europea ha formulato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2008/4908 e, dall'altro lato, dare conto delle circostanze che caratterizzano il procedimento pregiudiziale di cui alle cause riunite C-458/14, Promoimpresa, e C-67/15, Melis e a., originate da rinvio disposto da due tribunali amministrativi regionali italiani, che e' stato recentemente definito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Quanto alla procedura di infrazione, essa fu avviata nel febbraio del 2009 dalla Commissione europea, la quale censurava il fatto che in Italia l'attribuzione delle concessioni demaniali marittime per finalita' ricreative si basasse su un sistema di preferenza per il concessionario uscente, se non addirittura di puro e semplice rinnovo automatico della concessione gia' assentata. La Commissione ha quindi chiesto di modificare le disposizioni normative nazionali che producevano tale effetto, ossia l'art. 37 del codice della navigazione e l'art. 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 - le quali prevedevano, rispettivamente, il c.d. diritto d'insistenza del concessionario uscente e il rinnovo automatico delle concessioni sessennali - cosi' da passare a un sistema basato su concessioni di durata massima di 20/25 anni da attribuire mediante procedure di evidenza pubblica. Nella prima fase della procedura, le contestazioni della Commissione si sono appuntate sulla contrarieta' del regime nazionale alle norme del diritto primario dell'Unione e, in particolare, all'art. 43 dell'allora Trattato CE (ora art. 49 del TFUE), in materia di liberta' di stabilimento, in ragione della barriera all'ingresso che tale regime introduceva nei confronti delle imprese dell'Unione europea, alle quali non era concessa la possibilita', alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore. L'interpretazione, come noto, e' stata condivisa da codesta Corte costituzionale, nella sentenza n. 180 del 2010, che - occupandosi di una legge delle Regione Emilia-Romagna che attribuiva ai titolari di concessioni demaniali marittime il diritto a una proroga della durata della concessione fino ad un massimo di 20 anni - ha dichiarato che simili previsioni determinano una «ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, (...), violando il principio di parita' di trattamento (detto anche "di non discriminazione"), che si ricava dagli artt. 49 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di liberta' di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi». Tale indirizzo e' stato, poi, ribadito nelle sentenze n. 340 del 2010 e n. 213 del 2011, relative ad altre leggi regionali. Per superare le contestazioni della Commissione, e' stata...

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