n. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 aprile 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale: 80224030587, per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Lombardia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 70, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e 72, commi 4, 5 e 7 lett. e) e g), della legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2015, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 5 febbraio 2015, recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi", giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2015. La Regione Lombardia ha dettato disposizioni in materia di governo del territorio modificando la previgente Legge Regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 "Legge per governo del territorio" con riferimento alle norme contenute nel capo III - intitolato Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - in relazione specificamente negli articoli 70 e 72. Precisamente, l'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 2/2015 ha sostituito il comma 2 dell'art. 70, L.R. 12/2005 ulteriormente aggiungendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Pertanto, il contenuto dell'art. 70 della L.R. 12/2005 - riportante testualmente: "1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica;

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalita' istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate;

  2. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonche' in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali". E' stato cosi' modificato dalla L.R. 2/2015: "1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica;

    2.2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha gia' approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione;

    2-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' agli enti delle altre confessioni religiose che presentano i seguenti requisiti: a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;

    1. i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalita' istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione. 2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2-bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilita' della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attivita' non previste nella convenzione;

    2-quater. Per consentire ai comuni la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale, che stabilisce anche composizione e modalita' di funzionamento, una consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2-bis. La consulta opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

  3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonche' in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali". Anche l'art. 72 - la cui versione precedente era: «Art. 72 - (Rapporti con la pianificazione comunale). - 1. Nel piano dei servizi e nelle relative varianti, le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70. Le attrezzature religiose sono computate nella loro misura effettiva nell'ambito della dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all'art. 9, senza necessita' di regolamentazione con atto di asservimento o regolamento d'uso. 2. Qualunque sia la dotazione di attrezzature religiose esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi insediamenti residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura nuove aree per attrezzature religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70. Su istanza dell'ente interessato, le nuove aree per attrezzature religiose sono preferibilmente localizzate in continuita' con quelle esistenti. 3. In aggiunta alle aree individuate ai sensi del comma 2, il piano dei servizi e i piani attuativi possono prevedere aree destinate ad accogliere attrezzature religiose di interesse sovracomunale. Le aree necessarie per la costruzione delle suddette attrezzature...

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